Telefonate continue di telemarketing: come farle smettere e segnalare al Garante
Chiamate commerciali ogni giorno, anche sul cellulare, senza averle mai chieste. Vediamo come funziona il Registro delle opposizioni, cosa scrivere all'azienda e come segnalare il telemarketing aggressivo al Garante.

Il telefono squilla più volte al giorno: offerte di luce e gas, nuove tariffe telefoniche, investimenti, e lei non ha mai chiesto di essere contattato. La risposta breve è che può farle smettere e, se continuano, segnalarle. Il primo passo è iscrivere gratuitamente i suoi numeri, anche il cellulare, al Registro pubblico delle opposizioni; il secondo è opporsi per iscritto all'azienda che la chiama; se le telefonate proseguono, il telemarketing aggressivo si può segnalare al Garante per la protezione dei dati personali, indicando date, orari e numeri delle chiamate. Ricordi che dall'iscrizione al Registro le aziende hanno fino a quindici giorni per adeguarsi.
In questo articolo spieghiamo quando una telefonata commerciale è lecita, come funziona il Registro, cosa scrivere all'azienda, come si segnala al Garante e cosa fare se al telefono le hanno attivato un contratto che non voleva.
Quando una telefonata commerciale è lecita?
Le regole cambiano a seconda di chi parla dall'altra parte. Le chiamate con un messaggio registrato, senza un operatore in linea, sono ammesse solo se lei ha dato in precedenza il suo consenso: lo prevede l'articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 2003. Se non ha mai acconsentito, una chiamata preregistrata a scopo promozionale è illecita già alla prima volta.
Per le chiamate con un operatore il sistema è diverso. L'azienda può contattare i numeri presenti negli elenchi telefonici finché il titolare non si oppone iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni, previsto dalla legge n. 5 del 2018 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 26 del 2022. Per gli altri numeri, cellulari compresi, serve di regola il consenso della persona. In tutti i casi, se lei ha detto all'azienda di non chiamarla più, le telefonate devono cessare.
Spesso il consenso esiste davvero, ma è stato dato senza accorgersene: una casella spuntata in un modulo online, un concorso a premi, un contratto con un fornitore. Il consenso alla pubblicità si può sempre revocare, in qualunque momento e senza dare spiegazioni, come stabilisce l'articolo 7 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il GDPR.
Come funziona il Registro pubblico delle opposizioni?
Dal luglio 2022 il Registro accoglie anche i numeri di cellulare. L'iscrizione è gratuita, non ha scadenza e si può fare dal sito registrodelleopposizioni.it, per email o per telefono; per iscrivere un cellulare si può chiamare, dallo stesso numero, lo 06 42986411.
L'iscrizione ha un effetto importante: annulla i consensi al telemarketing e alla cessione dei dati a terzi che lei aveva dato in passato. Ci sono però due eccezioni. Restano validi i consensi dati alle aziende con cui ha un contratto in corso, o cessato da non più di trenta giorni, come il suo gestore telefonico o il fornitore di energia. E restano validi i consensi che darà dopo l'iscrizione: se le capita di concederne uno per distrazione, può rinnovare l'iscrizione e annullarlo di nuovo. Esiste anche la revoca selettiva, per tornare a ricevere chiamate solo da operatori specifici.
La richiesta viene lavorata in un giorno lavorativo, ma diventa pienamente efficace dopo quindici giorni per le telefonate e trenta per la pubblicità cartacea. Se ad esempio si iscrive il 3 novembre, le telefonate ricevute dopo il 18 novembre da aziende con cui non ha rapporti sono un segnale concreto di illecito.
Cosa scrivere all'azienda che continua a chiamare
Il Registro non basta sempre, soprattutto con le aziende di cui è già cliente. In questo caso conviene esercitare il diritto di opposizione al marketing diretto previsto dall'articolo 21 del GDPR. È un diritto assoluto: dopo l'opposizione, l'azienda non può più usare i suoi dati per scopi promozionali, senza poter opporre ragioni contrarie.
Nella stessa comunicazione può esercitare il diritto di accesso dell'articolo 15 del GDPR, chiedendo quali dati la riguardano, da quando li trattano e, se non li ha forniti lei, da quale fonte li hanno ottenuti. È la domanda più utile: spesso rivela che il numero è stato comprato da una società terza.
La lettera può essere breve. Indichi nome, numero di telefono contattato, date delle ultime chiamate, e scriva che si oppone a qualsiasi trattamento dei suoi dati per finalità di marketing, che revoca ogni consenso eventualmente prestato e che chiede l'accesso ai dati e l'indicazione della loro origine. La invii per PEC o per email all'indirizzo privacy o del responsabile della protezione dei dati indicato nell'informativa sul sito dell'azienda, e conservi la ricevuta. Secondo l'articolo 12 del GDPR l'azienda deve rispondere entro un mese, prorogabile di altri due nei casi più complessi, dandone comunicazione.
Come segnalare il telemarketing aggressivo al Garante
Se le telefonate proseguono nonostante l'iscrizione al Registro o l'opposizione, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. Sul portale dei servizi online del Garante è disponibile un modulo dedicato alle chiamate promozionali indesiderate, con operatore, preregistrate o mute. Ogni segnalazione riguarda una sola azienda, cioè quella per conto della quale viene proposta l'offerta, ma può comprendere più chiamate.
La segnalazione funziona se è circostanziata. Servono il numero chiamato e quello da cui è partita la chiamata, la data e l'ora, l'azienda o il marchio promosso, la data di iscrizione al Registro e l'eventuale lettera di opposizione già inviata. Annoti le chiamate man mano, ad esempio in una nota sul telefono, e faccia uno screenshot del registro chiamate.
Per i casi più seri, in cui vuole che il Garante esamini la sua posizione specifica, c'è il reclamo previsto dall'articolo 77 del GDPR. Va sottoscritto e inviato con le modalità indicate sul sito dell'Autorità, anche tramite un avvocato. Le sanzioni che il Garante può infliggere alle aziende sono rilevanti, fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato annuo mondiale secondo l'articolo 83 del GDPR, ma non sono un risarcimento per chi ha ricevuto le chiamate. Per ottenere il ristoro di un danno serve una richiesta specifica, secondo l'articolo 82 del GDPR, e il danno va dimostrato.
Un'avvertenza pratica: dal 2025, su disposizione dell'AGCOM, gli operatori telefonici bloccano le chiamate dall'estero che mostrano in modo falso un numero italiano, fisso o mobile. Il filtro riduce le chiamate camuffate ma non le elimina; quando il numero che compare è palesemente falso o irraggiungibile, è ancora più importante annotare l'azienda o il prodotto promosso, perché è questo il dato che permette di risalire al responsabile.
Mi hanno attivato un contratto per telefono: cosa posso fare?
È il rischio più concreto del telemarketing aggressivo. Per i contratti conclusi al telefono con un consumatore, l'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo, il decreto legislativo n. 206 del 2005, stabilisce che l'azienda deve inviarle la conferma dell'offerta e che il consumatore resta vincolato solo dopo averla firmata o accettata per iscritto. Un sì detto al telefono, da solo, non basta.
Se ha accettato, ha comunque il diritto di recesso: quattordici giorni per ripensarci senza dover dare spiegazioni, secondo l'articolo 52 del Codice del consumo. Per i servizi il termine decorre di regola dalla conclusione del contratto. Se si accorge di un cambio di fornitore mai voluto, contesti subito per iscritto all'azienda, conservi bollette e comunicazioni e non lasci passare il tempo.
Quando farsi assistere e cosa preparare
La maggior parte dei casi si risolve con il Registro e una lettera di opposizione. Conviene chiedere un parere legale quando le chiamate continuano nonostante entrambe, quando l'azienda non risponde alla richiesta di accesso, quando le hanno attivato un contratto o un cambio di fornitore che non voleva, o quando vuole valutare un reclamo al Garante o una richiesta di risarcimento.
Per una prima valutazione servono l'elenco delle chiamate con date, orari e numeri, gli screenshot del registro chiamate, la conferma di iscrizione al Registro con la data, le lettere di opposizione inviate e le eventuali risposte, e, se c'è un contratto contestato, le bollette e ogni comunicazione ricevuta.
Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina il caso e i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando quali passi compiere e con quali tempi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
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