Addetta alle pulizie pagata 7 euro l'ora: è legale? Cosa dice il salario giusto
Nelle imprese di pulizia la paga oraria minima del contratto collettivo supera gli 8 euro lordi. Come fare il conto, cosa controllare in busta paga e come chiedere le differenze, anche al committente.

Lavora come addetta alle pulizie per un'impresa o una cooperativa e la paga oraria è di 7 euro. È legale? Nella maggior parte dei casi no. Con le tabelle del contratto collettivo nazionale delle pulizie e multiservizi in vigore dal 1° ottobre 2026, la paga oraria minima del 2° livello, quello tipico di chi fa le pulizie, supera gli 8 euro lordi, senza contare tredicesima, quattordicesima e altre voci. Il primo passo è controllare in busta paga contratto, livello e ore pagate; il secondo è chiedere per iscritto le differenze, che si possono recuperare fino a cinque anni dalla fine del rapporto.
Questo articolo riguarda chi lavora alle dipendenze di imprese di pulizia e cooperative. Chi fa le pulizie per una famiglia, come colf, ha un contratto diverso, il contratto collettivo del lavoro domestico, con minimi propri aggiornati ogni anno.
Quanto deve essere la paga oraria nelle pulizie?
In Italia non esiste una paga oraria minima fissata per legge. Il riferimento è il contratto collettivo. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, stabilisce all'articolo 7 che il salario giusto, cioè la retribuzione adeguata garantita dall'articolo 36 della Costituzione, si misura sul trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
Per le imprese di pulizia il contratto più diffuso è quello dei servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, rinnovato il 13 giugno 2025 da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti con le centrali cooperative e altre associazioni di imprese. Il rinnovo prevede aumenti scaglionati fino al 2028. Dal 1° ottobre 2026 il minimo mensile del 2° livello, sommando paga base e contingenza, è di 1.403,17 euro lordi per un tempo pieno di 40 ore settimanali.
Per passare alla paga oraria il contratto usa un divisore, cioè il numero convenzionale di ore mensili: per questo contratto è 173. Il conto è semplice: 1.403,17 diviso 173 dà circa 8,11 euro lordi l'ora. È il minimo: a questo si aggiungono le mensilità aggiuntive, gli eventuali scatti di anzianità e le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o straordinario.
7 euro lordi o netti: cambia tutto
Prima di concludere che la paga è troppo bassa, bisogna capire di quale cifra si parla. La paga del contratto è lorda: da essa si tolgono i contributi a carico del lavoratore e le imposte. Se in busta paga si ricevono 7 euro netti per ogni ora lavorata, la paga lorda può essere in regola. Se invece 7 euro è la cifra lorda indicata in busta paga, o la paga oraria scritta nel contratto individuale, il trattamento è inferiore al minimo del 2° livello.
Un modo pratico per controllare: si prende la retribuzione lorda del mese, si tolgono eventuali straordinari e rimborsi e si divide per le ore pagate. Facciamo un esempio ipotetico: un'addetta part-time a 20 ore settimanali riceve per ottobre 2026 una retribuzione lorda di 600 euro, a fronte di circa 86 ore. Fanno meno di 7 euro l'ora, sotto il minimo contrattuale. Mese dopo mese, la differenza diventa importante.
Quale contratto e quale livello mi applicano?
Dal 1° maggio 2026 ogni busta paga deve riportare il codice alfanumerico con cui il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, identifica il contratto collettivo applicato. Con quel codice si verifica, nell'archivio pubblico del CNEL, chi ha firmato il contratto e quali sono le tabelle.
Possono emergere tre situazioni. Nella prima l'azienda applica il contratto multiservizi ma paga meno dei suoi minimi, per esempio perché non ha aggiornato le tabelle dopo gli aumenti di maggio e ottobre 2026: si chiedono le differenze. Nella seconda applica un contratto diverso, firmato da organizzazioni poco rappresentative, con minimi più bassi: secondo l'articolo 7 del decreto del 2026, il trattamento complessivo di questi contratti non può essere inferiore a quello del contratto di riferimento del settore, e la differenza si può chiedere. Nella terza il livello è sbagliato: chi svolge stabilmente mansioni di un livello superiore, per esempio coordinando una squadra, ha diritto al trattamento corrispondente secondo l'articolo 2103 del codice civile.
Se il datore di lavoro è una cooperativa e lei è socia lavoratrice, valgono le stesse tutele: l'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 garantisce ai soci lavoratori subordinati un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi del contratto collettivo del settore.
Paga oraria pulizie: attenzione anche alle ore non pagate
Nelle pulizie il problema spesso non è solo la tariffa, ma le ore. Molti contratti sono part-time, e capita che le ore effettivamente lavorate siano più di quelle scritte nel contratto. Le ore in più rispetto all'orario part-time concordato sono lavoro supplementare, disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2015, e vanno pagate con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo. Anche il tempo per spostarsi da un cantiere all'altro durante il turno può contare come lavoro, a seconda di come è organizzato.
Per questo conviene annotare ogni giorno l'orario di inizio e di fine, i luoghi in cui si è lavorato e il nome dei referenti, e conservare messaggi con i turni, fogli presenza e badge.
Lavoro in appalto: chi paga se l'impresa non paga?
Quasi sempre chi fa le pulizie lavora in appalto, cioè presso un ufficio, un condominio o un negozio che ha affidato il servizio all'impresa. In base all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il committente risponde in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Lo stesso articolo, al comma 1-bis, prevede che al personale impiegato negli appalti spetti un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello del contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, applicato nel settore e nella zona connessi all'attività dell'appalto. Se l'impresa non paga o chiude, quindi, si può chiedere quanto dovuto anche al committente, ma il termine di due anni va rispettato.
Cosa fare in concreto, e entro quando
Primo: raccogliere buste paga, contratto o lettera di assunzione e le annotazioni sugli orari. Secondo: far calcolare le differenze mese per mese da un sindacato, un consulente del lavoro o un avvocato, confrontando quanto ricevuto con le tabelle del contratto di riferimento. Terzo: inviare al datore di lavoro una richiesta scritta di pagamento, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, indicando periodo, contratto, livello e importo. Quarto: se non arriva risposta, si può segnalare il caso all'Ispettorato territoriale del lavoro, che con la diffida accertativa prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004 può intimare il pagamento dei crediti accertati, oppure presentare ricorso al giudice del lavoro.
Sui termini: le differenze retributive si prescrivono in cinque anni secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile. Per i dipendenti del settore privato, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, il termine decorre dalla fine del rapporto di lavoro. Ogni richiesta scritta ricevuta dal datore di lavoro interrompe la prescrizione. Prima di firmare un accordo o una rinuncia, conviene farli esaminare: secondo l'articolo 2113 del codice civile diventano definitivi se firmati in una sede protetta, come la conciliazione sindacale.
Quando conviene farsi assistere
Un parere è utile quando l'azienda applica un contratto poco diffuso nel settore, quando ci sono molte ore lavorate e non pagate, quando l'impresa è in difficoltà e bisogna agire anche verso il committente entro i due anni, o quando viene proposto un accordo. Per una prima analisi servono le buste paga, il contratto, le annotazioni sugli orari e l'indicazione dei luoghi in cui si lavora.
Se ritiene di essere pagata meno di quanto prevede il contratto, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se ci sono differenze da chiedere, a chi e entro quando.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
ApprofondisciSalario giusto: ti pagano meno del contratto?Cosa puoi chiedere e come scrivere all'avvocato.Area di interventoDiritto del Lavoro e della Previdenza SocialeSalario giusto, parità retributiva, stipendi e TFR non pagati, licenziamenti: la materia centrale dello Studio.Articoli correlati

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