Diritto del Lavoro27 ottobre 2026

Contratto a termine rinnovato più volte e poi non rinnovato: posso chiedere l'assunzione?

Dopo anni di contratti a termine nella stessa azienda, l'ultimo non viene rinnovato. Quando la catena di rinnovi è illegittima, entro quando impugnare e cosa si può ottenere.

Contratto a termine rinnovato più volte e poi non rinnovato: posso chiedere l'assunzione?

Ha lavorato per anni con contratti a termine nella stessa azienda, rinnovati uno dopo l'altro, e alla scadenza dell'ultimo le hanno detto che non ci sarà un nuovo contratto. La risposta breve è questa: il semplice mancato rinnovo non è un licenziamento e di per sé non è illegittimo, ma se i contratti a termine hanno superato i limiti di legge su durata massima, rinnovi, proroghe o causali, il rapporto può essere considerato a tempo indeterminato e si può chiedere al giudice di essere riammessi al lavoro. Il termine da non perdere è di centottanta giorni dalla fine del contratto.

Vediamo quali limiti si controllano, entro quando si agisce, cosa si può ottenere e che cos'è il diritto di precedenza, che spetta anche quando i contratti erano regolari.

Il datore di lavoro è obbligato a rinnovarmi il contratto?

No. Il contratto a tempo determinato finisce da solo alla data fissata, senza bisogno di motivazione e senza preavviso. Non vale quindi l'impugnazione prevista per i licenziamenti, e il fatto di essere stati rinnovati molte volte non crea, da solo, un diritto a un nuovo contratto.

Il punto è un altro: la legge consente di usare i contratti a termine solo entro limiti precisi, fissati dagli articoli da 19 a 21 del decreto legislativo n. 81 del 2015. Se quei limiti sono stati superati, il termine non è valido e il rapporto si considera a tempo indeterminato. In quel caso la fine dell'ultimo contratto equivale, nella sostanza, a una cessazione senza titolo, e si può chiedere di tornare al lavoro.

Quali limiti dei contratti a termine si devono controllare?

Il primo è la durata complessiva. Secondo l'articolo 19, comma 2, i rapporti a termine tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore, per mansioni di pari livello e categoria legale, non possono superare in tutto ventiquattro mesi, sommando contratti, proroghe e rinnovi. Si contano anche i periodi in cui ha lavorato per la stessa azienda tramite un'agenzia di somministrazione, per mansioni dello stesso livello. Se il limite viene superato, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento. I contratti collettivi possono prevedere una durata diversa, e dopo i ventiquattro mesi è ammesso un solo ulteriore contratto, di massimo dodici mesi, firmato davanti all'Ispettorato territoriale del lavoro.

Il secondo è la causale, cioè la ragione del ricorso al termine. Senza causale il contratto può durare al massimo dodici mesi. Oltre, e fino a ventiquattro, serve una delle ragioni previste dai contratti collettivi, la sostituzione di altri lavoratori oppure, in mancanza di previsioni collettive e fino al 31 dicembre 2026, esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate per iscritto dalle parti. Una causale generica, che non spiega perché proprio quel lavoro debba essere temporaneo, è contestabile.

Il terzo riguarda proroghe e rinnovi. La proroga allunga lo stesso contratto; il rinnovo è un contratto nuovo, firmato dopo la fine del precedente. Secondo l'articolo 21, il contratto si può prorogare e rinnovare liberamente nei primi dodici mesi, poi solo con una causale. Le proroghe non possono essere più di quattro nell'arco di ventiquattro mesi: dalla quinta, il contratto diventa a tempo indeterminato.

Il quarto è la pausa tra un contratto e l'altro. Se il nuovo contratto parte meno di dieci giorni dopo la fine di uno durato fino a sei mesi, o meno di venti giorni dopo uno durato più di sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Infine, il termine deve risultare da atto scritto, salvo i rapporti fino a dodici giorni: un termine solo a voce non ha effetto.

Queste regole non valgono, o valgono in modo diverso, per le attività stagionali e per alcune deroghe dei contratti collettivi. Nel pubblico impiego il contratto a termine illegittimo non si trasforma in rapporto a tempo indeterminato e dà diritto solo al risarcimento.

Un esempio concreto

Ipotizziamo un primo contratto dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2025, un rinnovo dal 1° aprile al 30 novembre 2025 e un terzo contratto dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, sempre con le stesse mansioni. In tutto sono ventisei mesi: il limite dei ventiquattro è stato superato durante il terzo contratto, e da quel giorno il rapporto si considera a tempo indeterminato. Va controllato anche il secondo contratto: è un rinnovo oltre i primi dodici mesi, quindi doveva indicare una causale.

In questo esempio l'ultimo contratto è finito il 30 giugno 2026: il termine di centottanta giorni per contestarlo scade il 27 dicembre 2026.

Entro quando devo impugnare il contratto a termine?

L'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015 prevede che il contratto a termine vada impugnato entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Basta un qualsiasi atto scritto, anche non giudiziale, che renda nota la volontà di contestare il termine: di solito una lettera raccomandata o una PEC dell'avvocato o del sindacato. Poi, secondo l'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, entro i successivi centottanta giorni bisogna depositare il ricorso in tribunale oppure comunicare al datore di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Se non si rispetta uno dei due termini, si perde la possibilità di far valere l'illegittimità.

Attenzione alla parola singolo: il termine decorre dalla fine di ciascun contratto. Chi aspetta la fine dell'ultimo rischia di non poter più contestare i contratti precedenti, se sono passati più di centottanta giorni dalla loro scadenza. Per questo, in una catena di rinnovi, conviene farsi controllare i contratti già quando si avvicina la scadenza, non mesi dopo.

Cosa posso ottenere se il contratto era illegittimo?

Se il giudice accerta che il termine non era valido, dichiara che il rapporto è a tempo indeterminato e condanna il datore di lavoro a riammettere il lavoratore. In più gli riconosce un'indennità, prevista dall'articolo 28, comma 2, tra un minimo di due mensilità e mezza e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, secondo i criteri dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, come il numero dei dipendenti, l'anzianità del lavoratore e il comportamento delle parti. Dal novembre 2024, con la modifica introdotta dalla legge n. 166 del 2024, di conversione del decreto-legge n. 131 del 2024, il lavoratore può ottenere di più se dimostra di aver subito un danno maggiore.

Spesso queste vertenze si chiudono con un accordo: l'assunzione a tempo indeterminato oppure una somma in cambio della rinuncia alla causa. Prima di firmare, conviene sapere quanto vale la propria posizione.

E se i contratti erano tutti regolari?

Resta il diritto di precedenza, previsto dall'articolo 24 dello stesso decreto. Chi ha lavorato a termine nella stessa azienda per più di sei mesi, anche sommando più contratti, ha la precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che l'azienda fa nei dodici mesi successivi per le mansioni già svolte, salvo diversa disciplina del contratto collettivo. Per le lavoratrici, il congedo di maternità obbligatorio goduto durante i contratti si conta nei sei mesi.

La precedenza non è automatica: va chiesta per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla fine del rapporto e si esaurisce dopo un anno dalla cessazione. Una lettera breve è sufficiente, con i dati dei contratti e la dichiarazione di voler esercitare il diritto di precedenza. Se poi l'azienda assume qualcun altro a tempo indeterminato per le stesse mansioni, si può chiedere il risarcimento del danno.

Quando conviene farsi assistere e cosa preparare

Conviene farsi assistere appena si sa che il contratto non sarà rinnovato, o prima, se si è alla terza o quarta proroga: i calcoli su durata, pause e causali sono tecnici e il termine di centottanta giorni corre per ogni contratto. Per una prima valutazione servono tutti i contratti a termine e le lettere di proroga, le buste paga, l'estratto contributivo INPS che mostra i periodi lavorati, eventuali contratti con agenzie di somministrazione per la stessa azienda e qualsiasi comunicazione sulla mancata conferma.

Se la sua catena di contratti a termine si è interrotta e vuole sapere se può chiedere l'assunzione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se ci sono violazioni contestabili e quali termini rispettare.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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