Diritto del Lavoro26 ottobre 2026

Differenze retributive: conciliazione o causa? Tempi, costi e cosa aspettarsi

Il datore di lavoro non paga le differenze di stipendio richieste: meglio un accordo in conciliazione o una causa al giudice del lavoro? Le strade possibili, i tempi, i costi e cosa valutare prima di firmare.

Differenze retributive: conciliazione o causa? Tempi, costi e cosa aspettarsi

Ha fatto i conti, ha scritto al datore di lavoro per chiedere le differenze retributive e la risposta è stata un rifiuto, oppure il silenzio. A questo punto le strade sono due: cercare un accordo in una conciliazione o avviare una causa per differenze retributive davanti al giudice del lavoro. La risposta breve è che non c'è un obbligo di tentare prima la conciliazione, e che la scelta dipende da quanto sono solide le prove, da quanto si è disposti ad aspettare e da quanto si è disposti a rinunciare pur di chiudere subito. Una cosa vale in entrambi i casi: l'accordo firmato in una sede protetta è definitivo, quindi prima di firmare bisogna sapere quanto vale davvero la propria pretesa.

Come si verifica lo stipendio e entro quando si chiedono gli arretrati è spiegato in altri articoli della sezione News. Qui vediamo il passo successivo: tempi, costi e rischi di ciascuna strada.

Devo per forza tentare la conciliazione prima della causa?

No. Dal 2010 il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile è facoltativo: il lavoratore può depositare direttamente il ricorso al giudice del lavoro. Chi preferisce cercare prima un accordo ha però tre strade principali.

La prima è la conciliazione davanti alla commissione istituita presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, regolata dagli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Se l'azienda accetta, le parti vengono convocate e cercano un accordo con l'aiuto della commissione. La seconda è la conciliazione in sede sindacale, prevista dall'articolo 412-ter, con l'assistenza del sindacato. La terza, introdotta dalla riforma del processo civile del 2022, è la negoziazione assistita in materia di lavoro, prevista dall'articolo 2-ter del decreto-legge n. 132 del 2014: una trattativa in cui ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato, eventualmente affiancato da un consulente del lavoro.

C'è poi la richiesta di intervento all'Ispettorato del lavoro, che può convocare le parti per una conciliazione monocratica, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, oppure, se accerta crediti certi, notificare una diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12 dello stesso decreto. Se il datore di lavoro non la contesta nei modi e nei termini previsti, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo, cioè permette di procedere al recupero forzato. È adatta ai crediti chiari e documentati, meno a un inquadramento contestato.

Cosa succede se firmo un accordo in conciliazione?

È il punto più importante. Di regola le rinunce e le transazioni che riguardano diritti del lavoratore previsti da norme inderogabili, come i minimi retributivi, possono essere impugnate entro sei mesi, secondo l'articolo 2113 del codice civile. Questa possibilità però non esiste per gli accordi firmati in sede protetta: le conciliazioni davanti al giudice, alla commissione presso l'Ispettorato, in sede sindacale o in arbitrato, e gli accordi raggiunti con la negoziazione assistita in materia di lavoro, a cui la legge estende la stessa regola.

In pratica, una volta firmato, l'accordo chiude la questione per tutto ciò che vi è indicato, e spesso contiene una clausola in cui il lavoratore dichiara di non avere altro da pretendere per l'intero rapporto: se si vogliono chiudere solo le differenze di stipendio, bisogna evitare di rinunciare, senza volerlo, anche al TFR o agli straordinari.

La forza dell'accordo è anche un vantaggio. Il verbale di conciliazione raggiunto presso la commissione, su richiesta della parte interessata, viene dichiarato esecutivo con decreto del giudice, come prevede l'articolo 411: se il datore di lavoro non paga le rate concordate, si può procedere al recupero senza fare una causa.

Conciliazione o causa per le differenze retributive: quando conviene l'una e quando l'altra

La conciliazione conviene di solito quando il credito è documentato ma il datore di lavoro ha difficoltà a pagarlo tutto e subito, quando il lavoratore è ancora in servizio e preferisce una soluzione meno conflittuale, o quando una parte della pretesa è incerta, per esempio perché le mansioni superiori sono difficili da provare. In cambio di tempi brevi e di un pagamento sicuro, si accetta in genere una cifra inferiore.

La causa conviene quando la pretesa è solida e ben documentata e l'azienda non offre nulla di ragionevole, quando la differenza tra quanto spetta e quanto viene offerto è ampia, o quando la questione riguarda anche il futuro, come il riconoscimento del livello corretto: un accordo può prevedere l'adeguamento, ma una sentenza lo accerta.

Un esempio ipotetico. Un magazziniere calcola differenze per 14.000 euro negli ultimi quattro anni, di cui 9.000 per mensilità aggiuntive non pagate, documentate in busta paga, e 5.000 legati a un livello superiore che l'azienda contesta. Un'offerta di 10.000 euro in conciliazione copre tutta la parte documentata e una piccola parte di quella contestata: può essere ragionevole accettarla. Un'offerta di 4.000 euro, invece, non copre nemmeno la parte documentata, e la causa diventa un'alternativa da valutare seriamente.

Come funziona la causa e quanto tempo richiede?

La causa si avvia con un ricorso al giudice del lavoro, secondo l'articolo 414 del codice di procedura civile. Sulla carta il rito è rapido: l'articolo 415 prevede che il giudice fissi l'udienza di discussione entro cinque giorni dal deposito e che tra il deposito e l'udienza non passino più di sessanta giorni, mentre al datore di lavoro devono essere lasciati almeno trenta giorni dalla notifica per prepararsi. Nella realtà la durata complessiva dipende dal carico del tribunale e dai testimoni da ascoltare, e può superare di molto questi tempi, senza contare un eventuale appello.

Anche in causa la conciliazione resta possibile. Alla prima udienza il giudice interroga le parti, tenta la conciliazione e può formulare una proposta, come prevede l'articolo 420. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo è un comportamento che il giudice può valutare, anche ai fini delle spese. Anche l'accordo raggiunto davanti al giudice è definitivo.

La sentenza che condanna il datore di lavoro a pagare è provvisoriamente esecutiva, secondo l'articolo 431: si può chiedere il pagamento anche se l'azienda fa appello, salvo che il giudice d'appello sospenda l'esecuzione. Sulle somme riconosciute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come prevede l'articolo 429.

Quanto costa una causa di lavoro?

Il primo costo è il contributo unificato, la tassa per iscrivere la causa. Il lavoratore ne è esente se il reddito imponibile del suo nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione, non supera il triplo del limite previsto per il patrocinio a spese dello Stato, secondo l'articolo 9, comma 1-bis, del testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002); sopra questa soglia il contributo è dovuto, ma ridotto alla metà rispetto alle cause ordinarie, secondo l'articolo 13, comma 3, dello stesso testo unico.

Il secondo costo è il compenso dell'avvocato, che va concordato per iscritto all'inizio. Il terzo è il rischio sulle spese: secondo l'articolo 91 del codice di procedura civile, chi perde la causa di regola paga le spese legali dell'altra parte, anche se il giudice può compensarle in tutto o in parte nei casi previsti dall'articolo 92. Chi vince ottiene di solito il rimborso delle spese, ma la cifra liquidata dal giudice non sempre coincide con quanto pagato al proprio avvocato.

La richiesta di conciliazione ferma i termini?

Sì. Secondo l'articolo 410, la comunicazione della richiesta di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per tutta la durata del tentativo e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso dei termini di decadenza. Conta soprattutto per chi ha lasciato l'azienda: per i dipendenti privati le differenze retributive si prescrivono in cinque anni dalla fine del rapporto, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022. Tentare la conciliazione non fa quindi perdere tempo utile per la causa.

Quando conviene farsi assistere

Conviene farsi assistere prima di presentarsi a una conciliazione e, soprattutto, prima di firmare: per valutare un'offerta bisogna sapere quanto vale la pretesa, quale parte è documentata e quale dipende da prove da costruire, e quali voci l'accordo rischia di chiudere. Per una prima valutazione servono le buste paga del periodo, il contratto di lavoro, il contratto collettivo applicato, i conteggi delle differenze se già fatti, la lettera di richiesta inviata con la prova della ricezione ed eventuali proposte ricevute dall'azienda.

Se deve scegliere tra conciliazione e causa per recuperare le differenze retributive, o ha ricevuto una proposta di accordo, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando quale strada appare più adatta al caso.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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