Diritto del Lavoro23 ottobre 2026

Il contratto mi vieta di dire quanto guadagno: la clausola di riservatezza sullo stipendio vale?

Molti contratti vietano di rivelare lo stipendio ai colleghi. Dal 7 giugno 2026 queste clausole non si possono più far valere: cosa si può dire, cosa resta riservato e cosa fare se arriva una contestazione.

Il contratto mi vieta di dire quanto guadagno: la clausola di riservatezza sullo stipendio vale?

Nel contratto di assunzione, o in una lettera firmata dopo, c'è una clausola di riservatezza sullo stipendio: si impegna a non rivelare a nessuno, colleghi compresi, quanto guadagna. La risposta breve è che, dal 7 giugno 2026, una clausola di questo tipo non può più essere fatta valere contro di lei. La legge stabilisce che ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e vieta le clausole contrattuali che limitano questa facoltà. Può quindi parlare del suo stipendio con i colleghi, e un'eventuale sanzione disciplinare per averlo fatto è contestabile.

La regola è nel decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, che attua la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva. Vale per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Vediamo cosa significa in pratica, cosa resta comunque riservato e cosa fare se l'azienda reagisce male.

La clausola di riservatezza sullo stipendio è ancora valida?

Fino a giugno 2026 nessuna norma italiana vietava espressamente queste clausole, e molte aziende le inserivano nelle lettere di assunzione o nei regolamenti interni. Oggi il divieto è espresso. Una clausola contraria a una norma imperativa, cioè a una regola che le parti non possono derogare, è nulla secondo l'articolo 1418 del codice civile. In base all'articolo 1419 la nullità colpisce solo quella clausola: il resto del contratto, con lo stipendio, le mansioni e l'orario, resta valido.

Per le clausole firmate prima del 7 giugno 2026, l'interpretazione prevalente tra i commentatori è che da quella data non possano più essere fatte valere, perché il divieto riguarda la libertà del lavoratore di parlare della propria retribuzione da quel momento in poi. Non serve quindi chiedere all'azienda di modificare il contratto né firmare nulla: la clausola semplicemente non la vincola più su questo punto.

Lo stesso vale per i regolamenti aziendali, i codici di condotta o le policy interne che vietano di discutere lo stipendio: sono atti del datore di lavoro e non possono imporre ciò che la legge vieta di imporre con un contratto.

Cosa posso dire, e a chi?

Può dire a chi vuole quanto guadagna: ai colleghi, al sindacato, alla consigliera di parità, a un avvocato, ai familiari. Può mostrare la sua busta paga a un collega che vuole confrontarla con la propria. La norma tutela proprio questo confronto, che è spesso il primo modo per accorgersi di una differenza di trattamento tra chi fa lo stesso lavoro.

Un esempio ipotetico. Una impiegata amministrativa al terzo livello percepisce 1.650 euro lordi al mese. Parlando con un collega assunto nello stesso periodo, con le stesse mansioni, scopre che lui ne prende 1.850. Il confronto è lecito e può portare a una richiesta formale all'azienda: prima, con la clausola di riservatezza, l'azienda avrebbe potuto contestarle di aver violato un impegno contrattuale.

Resta una libertà, non un obbligo. Nessuno può essere costretto a rivelare il proprio stipendio, e un collega che preferisce non dirlo è nel suo diritto. Per avere dati ufficiali, il decreto prevede anche il diritto di chiedere per iscritto all'azienda i livelli retributivi medi, divisi per sesso, di chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore: è uno strumento diverso, trattato nella nostra guida dedicata.

Cosa resta riservato anche dopo la riforma

Il divieto riguarda la propria retribuzione, non tutto ciò che si sa dell'azienda. Restano in vigore alcuni limiti importanti.

Il primo è lo stipendio degli altri. Se per il suo lavoro ha accesso alle buste paga dei colleghi, per esempio perché lavora nell'ufficio del personale o nell'amministrazione, quei dati sono dati personali di altre persone: diffonderli può costituire una violazione della normativa sulla privacy e un illecito disciplinare. Può riferire quanto guadagna lei, non quanto guadagna il collega di cui ha visto il cedolino.

Il secondo è l'obbligo di fedeltà previsto dall'articolo 2105 del codice civile: il lavoratore non deve divulgare notizie sull'organizzazione e sui metodi di produzione dell'impresa, né usarle in modo da arrecarle pregiudizio. Informazioni su clienti, prezzi, strategie o progetti riservati restano coperte da questo obbligo, e una clausola di riservatezza che riguardi queste informazioni, e non lo stipendio, può restare pienamente valida.

Il terzo riguarda il modo. Parlare del proprio stipendio è lecito; pubblicare online accuse offensive contro l'azienda o i superiori è un'altra cosa, e può avere conseguenze disciplinari indipendentemente dall'argomento. Il consiglio pratico è usare l'informazione per ciò che serve: un confronto, una richiesta scritta all'azienda, una verifica con un professionista.

Mi hanno contestato di aver rivelato lo stipendio: cosa faccio?

Una contestazione disciplinare fondata solo sul fatto di aver comunicato la propria retribuzione si scontra con il divieto di legge. Va comunque gestita con attenzione, perché i termini sono brevi. Secondo l'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), il datore di lavoro deve contestare l'addebito per iscritto e il lavoratore ha almeno cinque giorni per presentare le sue giustificazioni, anche a voce e con l'assistenza di un rappresentante sindacale.

Nella risposta conviene essere precisi: indicare che l'unica informazione comunicata è la propria retribuzione, che il decreto legislativo n. 96 del 2026 vieta di impedirlo e che la clausola invocata dall'azienda non può essere fatta valere. Se nella contestazione si parla anche di altre informazioni, come dati di colleghi o notizie riservate, è il caso di farsi assistere prima di rispondere.

Se viene comunque applicata una sanzione, come un rimprovero scritto, una multa o una sospensione, entro i venti giorni successivi il lavoratore può promuovere, anche tramite il sindacato, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, e nel frattempo la sanzione resta sospesa. In alternativa la sanzione può essere impugnata davanti al giudice del lavoro.

E se arriva un licenziamento o un trattamento punitivo?

Il decreto vieta i trattamenti sfavorevoli e le ritorsioni contro chi esercita i diritti in materia di trasparenza retributiva, e per la tutela richiama gli strumenti del Codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006). Un trasferimento punitivo, un demansionamento, l'esclusione da premi o promozioni decisi dopo che lei ha parlato del suo stipendio possono essere contestati come atti ritorsivi. Il licenziamento ritorsivo, cioè motivato in realtà dalla volontà di punire il lavoratore, è nullo.

Per il licenziamento il termine è decisivo: secondo l'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 va impugnato per iscritto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, e nei successivi centottanta giorni va depositato il ricorso in tribunale o chiesto il tentativo di conciliazione o arbitrato. Decadenza significa che, superato il termine, il diritto di contestare si perde.

Per dimostrare la ritorsione conta la sequenza dei fatti. Conservi le date: quando ha parlato del suo stipendio o ha fatto una richiesta all'azienda, quando sono arrivati il richiamo, il cambio di mansioni o il licenziamento, e i messaggi o le email in cui l'argomento compare.

Ho scoperto di essere pagato meno: entro quando posso chiedere le differenze?

Se il confronto con i colleghi rivela una differenza senza una giustificazione oggettiva, o uno stipendio inferiore a quello previsto dal contratto collettivo applicabile, si possono chiedere l'adeguamento e le differenze arretrate. I crediti retributivi si prescrivono in cinque anni, secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile; nel settore privato, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, il termine decorre dalla fine del rapporto di lavoro. Una richiesta scritta di pagamento ricevuta dal datore di lavoro interrompe la prescrizione.

Quando conviene farsi assistere

Un parere è utile se ha ricevuto una contestazione o una sanzione per aver parlato dello stipendio, se dopo un confronto con i colleghi il suo trattamento è cambiato, o se ha scoperto una differenza retributiva e vuole capire se è contestabile e come chiederla. Per una prima valutazione servono il contratto individuale con la clausola di riservatezza, eventuali regolamenti aziendali, le buste paga recenti, il contratto collettivo applicato, la contestazione ricevuta con la data di consegna e una breve cronologia dei fatti.

Se vuole sapere come comportarsi con una clausola di riservatezza sullo stipendio o con una contestazione ricevuta, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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