Festività di domenica o lavoro nei festivi: cosa mi spetta in busta paga
Ognissanti quest'anno cade di domenica: a chi ha uno stipendio fisso spetta una giornata pagata in più. Vediamo cosa dice la legge, come controllare la busta paga e come recuperare le festività non pagate.

Domenica 1 novembre è Ognissanti, una festività nazionale che quest'anno cade di domenica. Chi lavora nel settore privato con uno stipendio mensile fisso si chiede se gli spetti qualcosa in più, e chi è stato chiamato a lavorare in un giorno festivo vuole sapere quanto deve trovare in busta paga. La risposta breve: quando una festività nazionale coincide con la domenica, la legge riconosce a chi ha una retribuzione fissa una giornata di paga in più; se invece si lavora in un giorno festivo, oltre alla normale retribuzione sono dovute le ore lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo prevista dal contratto collettivo. Se queste voci mancano, si possono chiedere come arretrati.
In questa guida vediamo cosa dice la legge sulle festività, come si legge la busta paga, se il datore di lavoro può imporre di lavorare nei festivi e come recuperare quanto non è stato pagato.
Festività di domenica: cosa spetta in busta paga?
La disciplina è contenuta nella legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive. L'articolo 5, nel testo sostituito dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, stabilisce al terzo comma che, quando una festività cade di domenica, ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, un'ulteriore retribuzione corrispondente alla quota giornaliera. In pratica, una giornata pagata in più.
Retribuiti in misura fissa sono i lavoratori con uno stipendio mensile che non cambia in base ai giorni lavorati nel mese: la gran parte degli impiegati e molti operai cosiddetti mensilizzati. La ragione della regola è semplice: chi è pagato a mese prende lo stesso stipendio sia che la festività cada in un giorno lavorativo, sia che cada di domenica, quando avrebbe comunque riposato. La quota aggiuntiva compensa la festività persa.
Facciamo un esempio ipotetico. Un impiegato con uno stipendio lordo mensile di 1.560 euro, con un contratto collettivo che calcola la quota giornaliera dividendo lo stipendio per 26, matura per Ognissanti 2026 circa 60 euro lordi in più, che di solito compaiono nella busta paga di novembre con una voce come festività coincidente con la domenica o festività non goduta. Il divisore e la voce esatta dipendono dal contratto collettivo applicato e dal software paghe: per questo il primo controllo va fatto sul cedolino.
Questa regola riguarda il settore privato. Per i dipendenti pubblici la legge finanziaria per il 2006, legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 224, ha escluso l'applicazione di questo compenso aggiuntivo.
Ho lavorato in un giorno festivo: quanto mi devono pagare?
Il secondo comma dello stesso articolo 5 riguarda chi presta la propria opera in una festività: gli spetta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore effettivamente lavorate con la maggiorazione per lavoro festivo. La legge non fissa la percentuale della maggiorazione: la stabilisce il contratto collettivo nazionale applicato al rapporto, e varia da un settore all'altro.
In sostanza, chi lavora il giorno di Natale con uno stipendio mensile non deve ricevere soltanto lo stipendio di sempre: nella busta paga deve comparire anche il compenso per le ore svolte quel giorno, maggiorato secondo il contratto. Se le ore festive non compaiono affatto, oppure sono pagate come ore ordinarie, c'è qualcosa da verificare.
Attenzione a non confondere il lavoro nella festività con il lavoro di domenica. La domenica ordinaria non è una festività ai sensi della legge del 1949: chi lavora abitualmente di domenica, per esempio nei turni del commercio o dei servizi, ha di regola un riposo settimanale in un altro giorno, e le eventuali maggiorazioni per il lavoro domenicale dipendono dal contratto collettivo.
Il datore di lavoro può obbligarmi a lavorare nei festivi?
Le festività infrasettimanali, cioè quelle che cadono in un giorno normalmente lavorativo, sono giorni di riposo. Secondo un orientamento della Cassazione ribadito in più occasioni negli ultimi anni, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro in queste giornate e il datore di lavoro non può imporgli unilateralmente di lavorare. La rinuncia al riposo festivo è considerata possibile solo con un accordo con il singolo lavoratore, e non basta, di regola, una clausola del contratto collettivo se il lavoratore non ha dato uno specifico mandato al sindacato che l'ha firmata.
Il quadro può essere più complesso nelle attività che per loro natura richiedono continuità, come i servizi sanitari o gli impianti a ciclo continuo: lì la questione va valutata caso per caso, alla luce del contratto e dell'organizzazione dei turni. Anche quando si lavora nel festivo per accordo, però, il compenso con la maggiorazione resta dovuto.
La novità del 4 ottobre: San Francesco torna festa nazionale
Con la legge 8 ottobre 2025, n. 151, il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, è stato inserito tra le festività nazionali previste dalla legge del 1949, con effetto dal 2026. Nel 2026 il 4 ottobre è caduto di domenica, quindi il primo anno della nuova festività coincide proprio con il caso che stiamo esaminando.
Sul trattamento in busta paga di questa giornata si è discusso, anche perché nel promulgare la legge il Presidente della Repubblica ha segnalato alcune imprecisioni del testo. Chi ha uno stipendio fisso e non vede nella busta paga di ottobre alcuna voce per il 4 ottobre farebbe bene a chiedere chiarimenti all'ufficio del personale e, se la risposta non convince, a far valutare la questione con il proprio contratto collettivo alla mano.
Come controllare la busta paga e cosa fare se manca la voce
Il primo passo è guardare il cedolino del mese in cui cade la festività. Se la festività è caduta di domenica, deve esserci una voce aggiuntiva, di importo pari a una giornata. Se si è lavorato in un festivo, devono comparire le ore festive con la relativa maggiorazione. Conviene poi confrontare le voci con il contratto collettivo indicato in busta paga, che stabilisce il divisore della quota giornaliera e le percentuali di maggiorazione.
Se la voce manca, il secondo passo è chiedere spiegazioni per iscritto, con una email o una lettera all'ufficio del personale, indicando la data della festività e la voce che non risulta pagata. Spesso si tratta di un errore di elaborazione che viene corretto nella busta paga successiva. Se il datore di lavoro non corregge, si può inviare una richiesta formale di pagamento, anche tramite un avvocato o un sindacato.
Entro quando si possono chiedere le festività non pagate?
Le somme non pagate per le festività sono differenze retributive e si prescrivono in cinque anni, secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile. Per chi lavora nel settore privato, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, i cinque anni cominciano a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro: finché il rapporto è in corso, di regola, questi crediti non si perdono. Dopo la cessazione il tempo corre, e una richiesta scritta di pagamento serve a interrompere la prescrizione.
Va però considerato che le singole quote sono spesso di importo contenuto. Il discorso cambia quando l'errore si ripete per anni, oppure quando si sommano più voci: festività non pagate, ore festive senza maggiorazione, straordinari. In questi casi l'importo complessivo può diventare significativo, e conviene ricostruirlo con precisione prima di decidere come muoversi.
Quando farsi assistere e cosa preparare
È utile un parere legale quando l'azienda, dopo la richiesta scritta, nega che il compenso sia dovuto, quando le festività non pagate si ripetono da tempo, quando si viene obbligati a lavorare nei festivi contro la propria volontà o quando il rapporto di lavoro è cessato e si vuole recuperare quanto spetta.
Per una prima valutazione servono le buste paga degli anni interessati, l'indicazione del contratto collettivo applicato, il contratto individuale di lavoro, gli eventuali turni o fogli presenze che mostrano le giornate festive lavorate e la corrispondenza con l'azienda.
Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando quali somme possono essere richieste e come procedere.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
ApprofondisciSalario giusto: ti pagano meno del contratto?Cosa puoi chiedere e come scrivere all'avvocato.Area di interventoDiritto del Lavoro e della Previdenza SocialeSalario giusto, parità retributiva, stipendi e TFR non pagati, licenziamenti: la materia centrale dello Studio.Articoli correlati

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