Vigilanza e servizi fiduciari: stipendio troppo basso, si può chiedere di più?
Guardie giurate e addetti ai servizi fiduciari hanno spesso stipendi molto bassi. Vediamo quando si possono chiedere le differenze, cosa cambia con il salario giusto e quali termini rispettare.

Lavora come addetto ai servizi fiduciari, cioè portierato, reception, controllo accessi o sorveglianza non armata, oppure come guardia giurata, e lo stipendio a fine mese è molto basso. Si può chiedere di più? In molti casi sì, ma la strada dipende da quale contratto le applicano e da come la pagano. Se l'azienda paga meno delle tabelle del contratto collettivo, o usa un contratto meno favorevole di quello di riferimento del settore, si chiedono le differenze. Se lo stipendio di vigilanza e servizi fiduciari è basso anche applicando correttamente il contratto, resta la via dell'articolo 36 della Costituzione davanti al giudice. Il primo passo è leggere la busta paga; il secondo è una richiesta scritta, che interrompe la prescrizione di cinque anni.
Perché proprio la vigilanza e i servizi fiduciari
Il settore è diventato un caso di scuola. Il contratto collettivo nazionale della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs con le associazioni delle imprese, distingue due sezioni: quella dei servizi di sicurezza, per le guardie particolari giurate, e quella dei servizi fiduciari, per chi svolge attività non armate come portineria, accoglienza e controllo degli accessi. Le tabelle della sezione dei servizi fiduciari sono state a lungo molto basse, ed è su di esse che si è concentrato il contenzioso.
Nell'ottobre 2023 la Corte di Cassazione si è pronunciata con una serie di sentenze proprio su lavoratori dei servizi fiduciari. Ha affermato che il giudice usa il contratto collettivo come primo parametro della retribuzione adeguata, ma può discostarsene, motivando, quando il risultato non rispetta i criteri di proporzionalità e sufficienza dell'articolo 36 della Costituzione, anche se il contratto è firmato dai sindacati più rappresentativi. Come termini di confronto la Corte ha indicato i contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe e indicatori economici come la soglia di povertà assoluta calcolata dall'ISTAT, che però da sola non basta a stabilire quale sia la retribuzione sufficiente.
Il contratto è stato rinnovato con decorrenza dal 1° giugno 2023 e, dopo quelle pronunce, le parti ne hanno rivisto la parte economica con aumenti scaglionati fino al 2026. Per questo la busta paga va confrontata con le tabelle in vigore nel mese da controllare, non con cifre lette in rete.
Stipendio vigilanza e servizi fiduciari: cosa cambia con il salario giusto
Dal 2026 la legge dice come si misura la retribuzione adeguata. Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, stabilisce all'articolo 7 che il salario giusto si determina con la contrattazione collettiva e prende come riferimento il trattamento economico complessivo dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
In pratica la nuova regola aiuta soprattutto chi ha un contratto diverso da quello di riferimento. Nel settore esistono infatti anche contratti firmati da altre organizzazioni: se il trattamento complessivo che ne deriva è inferiore a quello del contratto di riferimento per le stesse mansioni, il lavoratore ha un parametro di legge per chiedere le differenze. Se invece l'azienda applica già il contratto di riferimento e lo rispetta, la legge del 2026 da sola non porta un aumento: resta la valutazione del giudice secondo l'articolo 36, e come l'orientamento della Cassazione del 2023 si coordinerà con la nuova legge è ancora discusso tra gli studiosi.
In quale situazione mi trovo?
La prima situazione è la più semplice: l'azienda applica il contratto della vigilanza privata e dei servizi fiduciari, ma non ha aggiornato le tabelle dopo gli aumenti, non paga tutte le mensilità o le indennità previste, oppure non paga le ore effettivamente lavorate. Qui si chiedono le differenze rispetto al contratto applicato. Con turni notturni e festivi frequenti, vanno controllate anche le maggiorazioni.
La seconda riguarda il contratto. Dal 2026 ogni busta paga deve riportare il codice alfanumerico con cui il CNEL, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, identifica il contratto collettivo applicato. Con quel codice si verifica nell'archivio pubblico del CNEL chi lo ha firmato. Se non è il contratto di riferimento del settore e il trattamento complessivo è più basso, si chiede la differenza in base all'articolo 7 del decreto del 2026.
La terza riguarda il livello. Chi svolge stabilmente compiti di un livello superiore, per esempio coordinando stabilmente altri addetti come capoturno, ha diritto al trattamento corrispondente secondo l'articolo 2103 del codice civile, che rende definitiva l'assegnazione dopo il periodo fissato dal contratto collettivo o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
La quarta è la più delicata: contratto giusto, livello giusto, tabelle rispettate, ma uno stipendio che resta insufficiente per vivere. È il caso deciso dalla Cassazione nel 2023. Si può chiedere al giudice di accertare che quella retribuzione viola l'articolo 36 e di fissarne una adeguata, come consente l'articolo 2099 del codice civile, ma l'esito dipende dalla prova e dai parametri di confronto: una valutazione preliminare del caso è indispensabile.
Un esempio per capire
Facciamo un esempio ipotetico. Un addetto al controllo accessi in un centro commerciale, a tempo pieno e con turni anche notturni, trova in busta paga il codice di un contratto firmato da organizzazioni diverse da quelle del contratto di riferimento. Confrontando su base annua paga base, mensilità e indennità fisse, scopre di ricevere meno di quanto il contratto di riferimento prevede per le stesse mansioni. Quella differenza, mese per mese, è il credito da chiedere, insieme alle maggiorazioni notturne non pagate.
Lavoro in appalto: chi risponde se l'istituto non paga?
Chi lavora nella vigilanza o nei servizi fiduciari è quasi sempre impiegato in appalto, presso una banca, un ospedale o un'azienda che ha affidato il servizio all'istituto. In base all'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il committente risponde in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori delle retribuzioni e dei contributi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, entro due anni dalla cessazione dell'appalto. Se l'istituto non paga o chiude, si può quindi chiedere quanto dovuto anche al committente, rispettando i due anni.
Cosa fare in concreto, e entro quando
Primo: raccogliere buste paga, contratto o lettera di assunzione, prospetti dei turni e ogni messaggio con cui l'azienda comunica orari e servizi. Secondo: far calcolare le differenze mese per mese da un sindacato, un consulente del lavoro o un avvocato, confrontando quanto ricevuto con le tabelle del contratto di riferimento. Terzo: inviare al datore di lavoro una richiesta scritta di pagamento, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, indicando contratto, livello, periodo e importo. Quarto: se non arriva risposta, si può segnalare il caso all'Ispettorato territoriale del lavoro, che con la diffida accertativa prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004 può intimare il pagamento dei crediti accertati, tentare una conciliazione o presentare ricorso al giudice del lavoro. Sulle somme riconosciute spettano interessi e rivalutazione monetaria, secondo l'articolo 429 del codice di procedura civile.
Sui termini: le differenze retributive si prescrivono in cinque anni secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile. Per i dipendenti del settore privato, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, il termine decorre dalla fine del rapporto di lavoro. Ogni richiesta scritta ricevuta dal datore di lavoro interrompe la prescrizione. La richiesta si può fare anche mentre si lavora: un licenziamento motivato soltanto dalla volontà di punire chi ha fatto valere un proprio diritto è ritorsivo e quindi nullo. Prima di firmare una rinuncia o un accordo conviene farli esaminare: secondo l'articolo 2113 del codice civile diventano definitivi se firmati in una sede protetta, come la conciliazione sindacale.
Quando conviene farsi assistere
Un parere è utile quando l'azienda applica un contratto poco diffuso nel settore, quando le tabelle sono rispettate ma lo stipendio resta molto basso e si valuta un'azione basata sull'articolo 36, quando ci sono molte ore o notti non pagate, o quando l'istituto è in difficoltà e bisogna agire anche verso il committente entro i due anni. Per una prima analisi servono le buste paga degli ultimi anni, il contratto di lavoro, i prospetti dei turni e l'indicazione dei luoghi in cui si presta servizio.
Se ritiene di essere pagato meno del dovuto nella vigilanza o nei servizi fiduciari, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se ci sono differenze da chiedere, a chi e entro quando.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
ApprofondisciSalario giusto: ti pagano meno del contratto?Cosa puoi chiedere e come scrivere all'avvocato.Area di interventoDiritto del Lavoro e della Previdenza SocialeSalario giusto, parità retributiva, stipendi e TFR non pagati, licenziamenti: la materia centrale dello Studio.Articoli correlati

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