Diritto del Lavoro04 ottobre 2026

Licenziamento durante il periodo di prova: regole, durata e quando si può contestare

Durante la prova datore di lavoro e lavoratore possono recedere senza preavviso, ma non sempre il licenziamento è inattaccabile. Vediamo quanto dura la prova, quando il patto è nullo e entro quali termini agire.

Licenziamento durante il periodo di prova: regole, durata e quando si può contestare

È stato assunto da poche settimane, il contratto prevede un periodo di prova e un giorno il responsabile le comunica che la prova non è stata superata e che il rapporto finisce lì, senza preavviso e spesso senza una vera spiegazione. Oppure è lei a voler andare via, perché il lavoro non è quello che le era stato descritto. In entrambi i casi la domanda è la stessa: cosa si può fare durante il periodo di prova, e cosa no? In questo articolo spieghiamo come funziona il patto di prova, quanto può durare, quando il licenziamento durante la prova è libero e quando invece si può contestare, ed entro quali termini.

Cos'è il patto di prova

Il periodo di prova è una fase iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti verificano se la collaborazione funziona: il datore di lavoro valuta le capacità del lavoratore, il lavoratore valuta l'ambiente e le condizioni di lavoro. Non è automatico: esiste solo se è stato pattuito, cioè se il contratto contiene il cosiddetto patto di prova.

La regola di base è nell'articolo 2096 del codice civile. L'assunzione in prova deve risultare da atto scritto. Durante la prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità; se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, il recesso non può avvenire prima che quel tempo sia trascorso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del lavoratore.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, il patto deve essere firmato prima dell'inizio del lavoro o al più tardi contestualmente, e deve indicare in modo specifico le mansioni oggetto della prova. Il rinvio al contratto collettivo è ammesso, ma deve essere abbastanza preciso da far capire su quali compiti il lavoratore sarà valutato: la sola indicazione di un livello che comprende figure professionali diverse non basta.

Quanto dura il periodo di prova

La durata massima è fissata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 104 del 2022, il cosiddetto decreto Trasparenza: il periodo di prova non può superare sei mesi, salva la durata inferiore prevista dai contratti collettivi. In concreto, quindi, bisogna guardare prima di tutto al contratto collettivo applicato al rapporto, che spesso prevede durate più brevi a seconda del livello di inquadramento.

Per i contratti a tempo determinato la prova deve essere proporzionata alla durata del contratto e alle mansioni. Dal 12 gennaio 2025, con la legge n. 203 del 2024 (il cosiddetto Collegato lavoro), la regola è più precisa: salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, la prova dura un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario dall'inizio del rapporto, e comunque non meno di due giorni e non più di quindici per i contratti fino a sei mesi, o di trenta per quelli di durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici. Se il contratto a termine viene rinnovato per le stesse mansioni, non si può prevedere un nuovo periodo di prova.

Lo stesso articolo 7 stabilisce che, in caso di malattia, infortunio, congedo di maternità o di paternità obbligatori, il periodo di prova si prolunga per una durata corrispondente all'assenza. La prova, infatti, deve consentire una valutazione sul lavoro effettivamente svolto.

Il licenziamento durante il periodo di prova

Durante la prova il datore di lavoro può recedere senza preavviso e senza dover indicare un motivo specifico. Le regole ordinarie sui licenziamenti, che richiedono una giusta causa o un giustificato motivo, si applicano al lavoratore in prova solo da quando l'assunzione diventa definitiva e comunque, come prevede l'articolo 10 della legge n. 604 del 1966, quando sono trascorsi sei mesi dall'inizio del rapporto.

Libertà di recesso, però, non significa arbitrio assoluto. Il licenziamento durante la prova si può contestare in alcune situazioni. La prima è il patto di prova nullo: se manca la forma scritta, se il patto è stato firmato dopo l'inizio del lavoro o se le mansioni non sono indicate in modo specifico, il patto non vale. In questo caso il lavoratore si considera assunto in via definitiva fin dal primo giorno, e il recesso va trattato come un normale licenziamento, con le relative tutele.

La seconda situazione è quella in cui la prova non si è svolta davvero: il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle indicate nel patto, oppure il rapporto è stato interrotto dopo un tempo così breve da non consentire alcuna valutazione reale. La terza è il motivo illecito: il recesso non può essere discriminatorio, ad esempio legato al sesso, alla religione, alle opinioni politiche, all'attività sindacale o alla gravidanza, né può nascondere una ritorsione.

Un punto va chiarito con onestà. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, quando il patto è valido spetta al lavoratore dimostrare che la prova si è svolta in modo inadeguato, che l'aveva superata positivamente o che il recesso è stato determinato da un motivo illecito. Non è una prova semplice: per questo la documentazione raccolta durante il rapporto è decisiva.

Se è il lavoratore a voler interrompere la prova

Il patto di prova funziona nei due sensi: anche il lavoratore può interrompere il rapporto durante la prova senza dare preavviso e senza dover pagare l'indennità sostitutiva. Conviene comunque comunicare la decisione in una forma che lasci traccia della data e verificare con il datore di lavoro o con un patronato gli adempimenti richiesti.

Va considerato anche l'aspetto economico. La NASpI, l'indennità di disoccupazione dell'INPS, spetta a chi perde il lavoro involontariamente: il recesso deciso dal datore di lavoro durante la prova rientra in questa ipotesi, se ci sono gli altri requisiti, tra cui almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. Se invece è il lavoratore a interrompere la prova, la cessazione è volontaria e di regola la NASpI non spetta. In ogni caso, al termine del rapporto il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, ai ratei di tredicesima e delle eventuali mensilità aggiuntive, alle ferie maturate e non godute e al TFR.

Termini: entro quando agire

Se si ritiene che il licenziamento durante la prova sia illegittimo, ad esempio perché il patto è nullo, la strada è quella dell'impugnazione del licenziamento. L'articolo 6 della legge n. 604 del 1966 prevede un termine di decadenza (cioè un termine che, se superato, fa perdere il diritto) di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. Entro i successivi centottanta giorni va depositato il ricorso in tribunale o comunicata la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

La regola pratica è non lasciar passare questi termini mentre si valuta la situazione: un'impugnazione inviata in tempo, con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, conserva tutte le possibilità, anche quella di trovare un accordo con l'azienda.

Quando farsi assistere e cosa preparare

È opportuno chiedere un parere legale subito dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso, soprattutto se il patto di prova è stato firmato a lavoro già iniziato, se non indica chiaramente le mansioni, se le mansioni svolte erano diverse da quelle scritte o se il recesso è arrivato in un momento sospetto, ad esempio subito dopo la comunicazione di una gravidanza o una richiesta legittima del lavoratore. In altri casi il recesso sarà semplicemente legittimo, ed è utile saperlo prima di affrontare spese inutili.

Per una prima valutazione è utile avere la lettera di assunzione o il contratto con il patto di prova, la data di firma e quella di effettivo inizio del lavoro, il contratto collettivo applicato, le buste paga, la comunicazione di recesso, una descrizione delle mansioni svolte davvero e le eventuali email o messaggi scambiati con l'azienda durante la prova.

Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se il patto di prova è valido e se ci sono margini per contestare il recesso nel suo caso.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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