Il datore di lavoro non mi paga lo stipendio da due mesi: cosa posso fare
Gli stipendi arrivano in ritardo o non arrivano più, e il datore di lavoro rinvia. Vediamo cosa fare subito, se si può smettere di lavorare, come intervengono Ispettorato e giudice e cosa succede se l'azienda è in crisi.

Il datore di lavoro non le paga lo stipendio da due mesi: rinvia, parla di un cliente che non ha pagato, promette che a fine mese si sistemerà tutto. La risposta breve è che la retribuzione è un diritto pieno e che il ritardo si può contestare subito, senza dimettersi. Cosa fare con uno stipendio non pagato, in ordine: conservare buste paga ed estratti conto, inviare una richiesta scritta di pagamento con PEC o raccomandata, e se non basta rivolgersi all'Ispettorato del lavoro o al giudice del lavoro con un decreto ingiuntivo. Il diritto si prescrive in cinque anni, ma aspettare raramente conviene.
In questo articolo spieghiamo cosa dice la legge, quali passi muovere mentre il rapporto è ancora in corso, quali prove servono e cosa succede se l'azienda è in crisi. Le dimissioni per giusta causa, che sono una delle possibili conseguenze, sono trattate in un articolo a parte.
Entro quando deve essere pagato lo stipendio?
La retribuzione è il corrispettivo del lavoro prestato, garantito dall'articolo 36 della Costituzione e regolato dall'articolo 2099 del codice civile. La legge non fissa un giorno preciso del mese: la data di pagamento è stabilita dal contratto collettivo applicato al rapporto, dal contratto individuale o dalla prassi aziendale. Per sapere quando lo stipendio è in ritardo bisogna quindi guardare prima di tutto lì.
Dal 1° luglio 2018, inoltre, la legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi 910 e seguenti, impone ai datori di lavoro privati di pagare la retribuzione con strumenti tracciabili, come il bonifico, e vieta il pagamento in contanti, con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. La stessa legge precisa che la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Le regole sul lavoro domestico sono in parte diverse: questo articolo non se ne occupa.
Stipendio non pagato: cosa fare subito
Il primo passo è mettere in ordine le prove. Servono il contratto di lavoro o la lettera di assunzione, le buste paga dei mesi non pagati, se sono state consegnate, e gli estratti del conto corrente su cui di solito arriva lo stipendio: sono questi a mostrare quali accrediti mancano. Vanno conservati anche messaggi ed email in cui il datore di lavoro ammette il ritardo o promette di pagare.
Il secondo passo è la richiesta scritta di pagamento, da inviare con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Nella lettera si indicano le mensilità non pagate, l'importo netto risultante dalle buste paga e un termine per pagare, ad esempio quindici giorni, avvertendo che in mancanza si agirà per vie legali. Facciamo un esempio: se l'ultimo stipendio accreditato è quello di luglio e quelli di agosto e settembre non sono arrivati, la lettera elenca le due mensilità con i relativi importi. Questa richiesta costituisce in mora il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, e interrompe la prescrizione.
Spesso la diffida ottiene il pagamento o una proposta di rientro, che va messa per iscritto con date e importi precisi.
Posso smettere di lavorare finché non mi pagano?
È la domanda più frequente, e la risposta richiede prudenza. Il contratto di lavoro è a prestazioni corrispettive: il lavoratore lavora, il datore di lavoro paga. Per questo la giurisprudenza ammette che anche il lavoratore possa sollevare l'eccezione di inadempimento prevista dall'articolo 1460 del codice civile, cioè rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se l'altra parte non esegue la sua.
Lo stesso articolo, però, esclude il rifiuto quando è contrario alla buona fede, e i giudici valutano se la reazione del lavoratore è proporzionata all'inadempimento. Smettere di presentarsi al lavoro dopo un ritardo breve, o senza aver prima contestato per iscritto il mancato pagamento, espone al rischio di una contestazione disciplinare e perfino di un licenziamento. È una scelta da valutare con un legale prima di metterla in atto, non dopo. Nel frattempo, continuare a lavorare non fa perdere il diritto agli arretrati.
Se la diffida non basta: Ispettorato e decreto ingiuntivo
La prima alternativa al tribunale è l'Ispettorato territoriale del lavoro, a cui il lavoratore può presentare una richiesta di intervento. Se nel corso dell'accertamento emergono retribuzioni non pagate, l'ispettore può notificare al datore di lavoro una diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004. Entro trenta giorni dalla notifica il datore di lavoro può promuovere un tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato o presentare ricorso al direttore dell'ufficio; se non lo fa, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo, cioè di un documento con cui si può procedere al pignoramento.
La via giudiziale più rapida è di regola il decreto ingiuntivo, previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile: un ordine di pagamento che il giudice emette sulla base di prove scritte, come le buste paga, senza un'udienza iniziale con il datore di lavoro. Per i crediti di lavoro è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il datore di lavoro può opporsi entro quaranta giorni dalla notifica; se non lo fa, il decreto diventa definitivo e consente di pignorare conti correnti, crediti verso i clienti o altri beni dell'azienda. Se mancano le buste paga o gli importi sono contestati, serve un ricorso ordinario.
Sulle somme pagate in ritardo spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come stabilisce l'articolo 429 del codice di procedura civile per i crediti di lavoro.
Entro quanto tempo si possono chiedere gli stipendi arretrati?
Le retribuzioni si prescrivono in cinque anni, secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile. La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se non viene esercitato per il tempo indicato dalla legge. Per i lavoratori del settore privato, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, il termine non decorre durante il rapporto di lavoro ma dalla sua cessazione; chi ha lasciato l'azienda ha quindi cinque anni dalla fine del rapporto. Ogni richiesta scritta di pagamento ricevuta dal datore di lavoro interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine da capo.
Il vero rischio, però, non è la prescrizione ma il tempo che passa. Due mesi di ritardo sono spesso il segnale di una difficoltà dell'azienda, e più si aspetta più è probabile che altri creditori arrivino prima.
E se l'azienda è in crisi o chiude?
Se il datore di lavoro è insolvente, esiste una tutela specifica. Il decreto legislativo n. 80 del 1992 prevede che il Fondo di garanzia gestito dall'INPS paghi, entro i limiti di legge, i crediti di lavoro diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto che rientrano nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale o l'inizio dell'esecuzione forzata.
Il Fondo, però, interviene solo a certe condizioni: il rapporto di lavoro deve essere cessato, e il datore di lavoro deve essere sottoposto a una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale, oppure il lavoratore deve aver tentato senza successo il pignoramento. Il diritto alla prestazione del Fondo si prescrive in un anno. Per questo, quando l'azienda mostra segni di crisi, è importante muoversi presto, ottenere un titolo esecutivo e seguire con attenzione le scadenze dell'eventuale procedura, compresa la domanda di ammissione al passivo.
Quando farsi assistere e cosa preparare
È opportuno chiedere un parere legale quando la richiesta scritta non ha avuto esito, quando si sta valutando di sospendere il lavoro o di dimettersi, quando l'azienda propone un accordo di rientro o una conciliazione, oppure quando ci sono notizie di una crisi. Non va firmato nulla, durante o alla fine del rapporto, che contenga rinunce generiche come non ho altro a pretendere senza averlo fatto esaminare.
Per una prima valutazione è utile avere il contratto di lavoro, l'indicazione del contratto collettivo applicato, le buste paga degli ultimi mesi, gli estratti conto da cui risultano gli accrediti mancanti, le comunicazioni scambiate con il datore di lavoro e le eventuali richieste di pagamento già inviate, con le date di ricezione.
Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando lo strumento più adatto al suo caso e i termini da rispettare.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
ApprofondisciSalario giusto: ti pagano meno del contratto?Cosa puoi chiedere e come scrivere all'avvocato.Area di interventoDiritto del Lavoro e della Previdenza SocialeSalario giusto, parità retributiva, stipendi e TFR non pagati, licenziamenti: la materia centrale dello Studio.Articoli correlati

29 ottobre 2026
Licenziato per "riorganizzazione aziendale": quando il motivo economico non regge
Una lettera che parla di riorganizzazione o di calo del lavoro non basta: il motivo deve essere reale e provato dall'azienda. Vediamo quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è contestabile, entro quando agire e cosa si ottiene.
Leggi di più
29 ottobre 2026
Lavoro con partita IVA ma con orari e capo come un dipendente: posso farmi riconoscere il rapporto?
Orari fissi, un responsabile, un solo cliente e la stessa fattura ogni mese: la partita IVA non basta a escludere il lavoro dipendente. Come si prova la subordinazione, cosa si può ottenere e i termini da rispettare.
Leggi di più
28 ottobre 2026
In busta paga risultano meno ore di quelle che lavoro: cosa posso fare
Part-time sulla carta, ma le ore reali sono molte di più e in busta paga non compaiono. Vediamo cosa dice la legge, come si provano le ore lavorate e entro quando chiedere differenze e contributi.
Leggi di più