TFR non pagato: come recuperarlo, anche con il Fondo di garanzia INPS
Il datore di lavoro non paga il trattamento di fine rapporto o l'azienda è insolvente. Vediamo entro quando agire, quali strumenti usare e come funziona il Fondo di garanzia INPS.

Il rapporto di lavoro è finito, l'ultima busta paga è arrivata, ma del trattamento di fine rapporto non c'è traccia. Il datore di lavoro rinvia, promette un pagamento a rate, oppure non risponde più. In altri casi l'azienda ha chiuso o è in crisi e il lavoratore teme di non vedere mai quelle somme. Il TFR non pagato è uno dei problemi più frequenti alla fine di un rapporto di lavoro. In questo articolo spieghiamo cos'è il TFR, quando deve essere pagato, entro quanto tempo si può chiedere, quali strumenti esistono per recuperarlo e come interviene il Fondo di garanzia dell'INPS quando il datore di lavoro è insolvente.
Cos'è il TFR e quando deve essere pagato
Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile, è una somma che matura anno per anno durante il rapporto di lavoro subordinato e che il lavoratore riceve quando il rapporto cessa, per qualunque causa: licenziamento, dimissioni, scadenza del contratto a termine, pensionamento. Per ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5; le somme accantonate vengono poi rivalutate ogni anno secondo i criteri fissati dalla stessa norma.
La legge non fissa un termine preciso in giorni per il pagamento: il diritto sorge alla cessazione del rapporto, e molti contratti collettivi indicano un termine entro cui il datore di lavoro deve liquidare il TFR. È utile verificare cosa prevede il contratto collettivo applicato, indicato nella lettera di assunzione e nelle buste paga. Sulle somme pagate in ritardo, come per gli altri crediti di lavoro, l'articolo 429 del codice di procedura civile riconosce interessi e rivalutazione monetaria.
Un caso a parte è quello del lavoratore che ha scelto di destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare. In questa ipotesi le quote versate al fondo non vengono pagate dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto, ma restano nel fondo pensione secondo le sue regole: se il problema è che il datore di lavoro non ha versato le quote al fondo, il percorso per recuperarle è diverso e va valutato a parte.
TFR non pagato: entro quando si può chiedere
Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni. Lo prevede l'articolo 2948, numero 5, del codice civile, che sottopone a prescrizione quinquennale le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro. Il termine decorre dalla cessazione del rapporto, cioè dal momento in cui il TFR diventa esigibile, e non dalle singole mensilità come accade per gli stipendi.
La prescrizione è il meccanismo per cui un diritto si estingue se non viene esercitato per il tempo indicato dalla legge. Può però essere interrotta: una richiesta scritta di pagamento, inviata con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, vale come costituzione in mora e fa ripartire il termine di cinque anni dal giorno in cui il datore di lavoro la riceve.
Aspettare, però, raramente conviene: più tempo passa, più aumenta il rischio che l'azienda cessi l'attività o diventi insolvente.
Gli strumenti per recuperare il TFR dal datore di lavoro
Il primo passo è la diffida scritta. Nella lettera si indicano la data di cessazione del rapporto, l'importo dovuto, se risulta dalla busta paga finale o dal prospetto di liquidazione, e un termine per il pagamento, avvertendo che in mancanza si agirà per vie legali. Spesso basta questa comunicazione per ottenere il pagamento o una proposta concreta.
Se la diffida non funziona, il lavoratore può rivolgersi all'Ispettorato del lavoro. Quando nel corso di un'ispezione emergono crediti di lavoro non pagati, compreso il TFR, l'ispettore può emettere una diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004, intimando al datore di lavoro di pagare. Il datore di lavoro può contestarla o chiedere una conciliazione entro il termine previsto dalla norma; se non lo fa e non paga, la diffida acquista valore di titolo esecutivo, cioè di un documento con cui si può procedere al pignoramento.
La strada giudiziale più rapida è di regola il decreto ingiuntivo, previsto dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. Si tratta di un ordine di pagamento che il giudice emette senza un vero processo, sulla base di prove scritte del credito, come le buste paga e il prospetto di liquidazione del TFR. Per i crediti di lavoro la competenza è del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il datore di lavoro può opporsi; se non lo fa, il decreto diventa definitivo e consente di avviare l'esecuzione forzata. Quando i documenti non bastano, ad esempio perché l'importo è contestato o la busta paga non è mai stata consegnata, si procede con un ricorso ordinario al giudice del lavoro.
In ogni fase resta possibile la conciliazione, anche in sede sindacale o presso l'Ispettorato, con cui le parti possono concordare l'importo e i tempi di pagamento. Un accordo firmato in sede protetta è difficilmente impugnabile in seguito: prima di sottoscriverlo conviene verificare che l'importo sia corretto e che non contenga rinunce ad altri crediti non considerati.
Se il datore di lavoro è insolvente: il Fondo di garanzia INPS
Quando il datore di lavoro non può pagare, interviene il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l'INPS dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Il Fondo paga il TFR al posto del datore di lavoro insolvente e poi si rivale su di lui. Un fondo analogo, previsto dal decreto legislativo n. 80 del 1992, copre entro certi limiti le ultime tre mensilità di retribuzione non pagate.
Le condizioni per l'intervento dipendono dalla situazione del datore di lavoro. Se l'azienda è sottoposta a una procedura concorsuale, come la liquidazione giudiziale che dal 15 luglio 2022 ha sostituito il fallimento con l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, il lavoratore deve prima chiedere l'ammissione del proprio credito allo stato passivo, cioè all'elenco dei debiti accertati dalla procedura; dopo che lo stato passivo è divenuto esecutivo può presentare domanda al Fondo.
Se invece il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali, ad esempio perché è un piccolo imprenditore sotto le soglie di legge o un datore di lavoro domestico, il lavoratore deve prima ottenere un titolo esecutivo, come il decreto ingiuntivo, e tentare l'esecuzione forzata. Solo se il pignoramento risulta in tutto o in parte infruttuoso, cioè se i beni del datore di lavoro non bastano a coprire il credito, si può chiedere l'intervento del Fondo.
La domanda si presenta all'INPS in via telematica, con i documenti che attestano il credito. Per legge il Fondo paga entro sessanta giorni dalla richiesta, esclusivamente con accredito su conto corrente intestato o cointestato al lavoratore. Documenti mancanti o incongruenti allungano i tempi.
Errori da evitare
Il primo errore è firmare quietanze o verbali senza leggerli. Una dichiarazione di aver ricevuto tutto quanto dovuto, firmata senza aver incassato il TFR, può complicare molto il recupero.
Il secondo è accettare pagamenti rateali solo a voce: l'accordo va messo per iscritto, con importi e scadenze precisi.
Il terzo è lasciar passare il tempo quando l'azienda è in difficoltà. Se c'è il rischio di una procedura concorsuale, è importante seguirla e presentare nei termini la domanda di ammissione al passivo, perché da lì passa anche l'accesso al Fondo di garanzia.
Quando farsi assistere e cosa preparare
È opportuno chiedere un parere legale quando il datore di lavoro non paga dopo la diffida, quando l'importo indicato non convince, quando l'azienda è chiusa o sottoposta a una procedura concorsuale, oppure prima di firmare un accordo di conciliazione. La scelta tra diffida, Ispettorato, decreto ingiuntivo e Fondo di garanzia dipende dalla situazione dell'azienda e dalle prove disponibili.
Per una prima valutazione è utile avere il contratto di lavoro, le ultime buste paga e quella finale, il prospetto di liquidazione del TFR se è stato consegnato, la data di cessazione del rapporto e la relativa comunicazione, le eventuali richieste di pagamento già inviate e qualsiasi notizia su procedure concorsuali a carico dell'azienda.
Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando lo strumento più adatto al suo caso e i termini da rispettare.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
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