Mi è arrivato un atto di precetto: cosa significa, quanto tempo ho e cosa posso fare
Il precetto è l'ultimo avviso prima del pignoramento: dà almeno 10 giorni per pagare, mentre alcuni errori vanno contestati entro 20. Vediamo cosa contiene, come si calcolano i termini e quando conviene pagare, trattare o fare opposizione.

Le è stato notificato un atto di precetto e si chiede cosa significa e quanto tempo le resta. In breve: il precetto è l'ultimo avviso prima del pignoramento. Il creditore che ha già un titolo, per esempio una sentenza o un decreto ingiuntivo, le intima di pagare entro un termine che non può essere inferiore a 10 giorni; se non paga, da quel momento può pignorare conto, stipendio o beni. Davanti a un atto di precetto, cosa fare dipende da una verifica rapida: se l'importo è corretto conviene pagare o trattare subito; se ci sono errori, alcuni vanno contestati entro 20 giorni dalla notifica. La prima cosa da fare è annotare la data in cui l'atto le è stato consegnato.
Che cos'è l'atto di precetto
Il precetto è un atto scritto, di solito firmato dall'avvocato del creditore, con cui si intima al debitore di adempiere a un obbligo risultante da un titolo esecutivo, avvertendolo che in mancanza si procederà a esecuzione forzata (art. 480 del codice di procedura civile). Il titolo esecutivo è il documento che dà al creditore il diritto di agire sui beni del debitore: una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un'ordinanza, ma anche una cambiale, un assegno o un atto notarile.
Il precetto non è una causa e non è un pignoramento: non si deve comparire davanti a nessun giudice e i beni non sono ancora vincolati. È però il passaggio obbligato che precede il pignoramento (art. 479 del codice di procedura civile). Prima del precetto, o insieme a esso, deve essere notificato il titolo esecutivo; se precetto e titolo sono notificati insieme, la notifica deve essere fatta alla parte personalmente.
Nell'atto devono comparire, tra l'altro, l'indicazione delle parti, la data di notifica del titolo, la somma richiesta divisa tra capitale, interessi e spese, il termine per pagare e l'avvertimento che, in caso di sovraindebitamento, il debitore può rivolgersi a un organismo di composizione della crisi per cercare una soluzione con i creditori (art. 480). Il creditore deve inoltre dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice competente per l'esecuzione: è un dato che conta se si decide di fare opposizione.
Atto di precetto: quanto tempo ho per pagare?
Il termine per pagare è quello indicato nel precetto e non può essere inferiore a 10 giorni dalla notifica. Prima che sia scaduto il creditore non può iniziare il pignoramento (art. 482 del codice di procedura civile). Fa eccezione il caso in cui il presidente del tribunale abbia autorizzato l'esecuzione immediata perché c'è pericolo nel ritardo, per esempio il rischio concreto che il debitore sottragga i propri beni: l'autorizzazione, in questo caso, risulta scritta sul precetto stesso.
C'è poi un termine che riguarda il creditore: se entro 90 giorni dalla notifica del precetto non inizia l'esecuzione, il precetto perde efficacia (art. 481 del codice di procedura civile). Il debito non si estingue, ma per pignorare il creditore dovrà notificare un nuovo precetto, con nuove spese che di regola finiscono a carico del debitore. Se contro il precetto viene proposta opposizione, il termine di 90 giorni resta sospeso.
Un esempio ipotetico. Il precetto viene notificato via PEC il 3 novembre e indica il termine minimo di 10 giorni. Il termine si conta dal giorno successivo e scade il 13 novembre: da quel momento il creditore può chiedere il pignoramento. Ha tempo fino al 1° febbraio dell'anno successivo per avviarlo, altrimenti il precetto perde efficacia.
Posso contestare il precetto? Due strade, due termini
Le contestazioni possibili sono di due tipi e seguono regole diverse.
La prima è l'opposizione all'esecuzione (art. 615 del codice di procedura civile), con cui si contesta il diritto del creditore di procedere. Per esempio perché il debito è stato pagato, perché il titolo è venuto meno o è stato sospeso, perché la somma richiesta è superiore a quella risultante dal titolo, o perché i beni che si minacciano di pignorare non sono pignorabili. Prima che l'esecuzione inizi si propone con atto di citazione davanti al giudice competente; la legge non fissa un termine specifico, ma conviene agire subito, prima del pignoramento. Il giudice, se ci sono gravi motivi, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, anche solo per la parte contestata.
La seconda è l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 del codice di procedura civile), con cui si fanno valere i vizi di forma: un precetto privo di elementi essenziali, un titolo non notificato, una notifica irregolare. Questa opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla notifica del precetto o del titolo. Nell'esempio di prima, il termine scadrebbe il 23 novembre. È un termine breve e perentorio: lasciarlo passare significa, di regola, non poter più far valere quei vizi.
Un limite importante. Se il titolo è una sentenza o un decreto ingiuntivo non opposto, con l'opposizione al precetto non si può tornare a discutere se il debito fosse dovuto. Secondo l'orientamento costante della Cassazione, contro un titolo formato dal giudice si possono far valere solo fatti successivi alla sua formazione, come un pagamento fatto dopo la sentenza; le contestazioni sul merito andavano proposte nel giudizio che ha prodotto il titolo, per esempio con l'opposizione a decreto ingiuntivo nei 40 giorni.
Cosa succede se non faccio nulla?
Se il termine scade senza pagamento e senza opposizione, il creditore può chiedere all'ufficiale giudiziario il pignoramento. Può essere un pignoramento presso terzi, che colpisce il conto corrente presso la banca o lo stipendio e la pensione presso il datore di lavoro o l'ente pagatore; un pignoramento mobiliare, con l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione o la sede dell'impresa; oppure un pignoramento immobiliare.
Ogni passaggio aggiunge costi: alle somme del precetto si sommano gli interessi che continuano a maturare e le spese della procedura esecutiva, che restano a carico del debitore. Ignorare il precetto, quindi, raramente fa risparmiare e quasi sempre fa spendere di più. Anche quando l'esecuzione è iniziata restano possibili le opposizioni, ma con termini e regole più stretti.
Pagare, trattare o opporsi: come scegliere
Il primo controllo è sui numeri. Confronti l'importo del precetto con quello del titolo: il capitale deve coincidere, gli interessi devono essere calcolati al tasso e dalla data stabiliti, le spese devono corrispondere a quelle liquidate dal giudice più quelle del precetto. Verifichi anche eventuali pagamenti già fatti, magari dopo la sentenza, che il creditore non ha detratto.
Se il debito è dovuto e l'importo è corretto, la via più economica è pagare entro il termine, chiedendo una quietanza scritta che indichi il riferimento al precetto. Se non si dispone dell'intera somma, si può proporre per iscritto al creditore un piano di rate o un saldo e stralcio. La trattativa però non sospende i termini: finché l'accordo non è firmato, il creditore può procedere.
Se invece ci sono errori, pagamenti non conteggiati o vizi formali, si valuta l'opposizione, ricordando la differenza tra i due termini visti sopra. Opporsi senza fondamento, solo per guadagnare tempo, di solito non conviene: se l'opposizione viene respinta, alle somme dovute si aggiungono le spese legali del giudizio. Quando i debiti nel complesso non sono più sostenibili, può essere utile informarsi presso un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, come lo stesso precetto ricorda.
Quando farsi assistere e cosa preparare
Conviene far leggere il precetto a un avvocato appena arriva, e comunque prima che scadano i 10 giorni: in pochi giorni bisogna capire se la somma è corretta, se ci sono vizi da far valere entro i 20 giorni, se esistono motivi per un'opposizione all'esecuzione e se è il caso di chiedere la sospensione, oppure se è preferibile pagare o negoziare.
Per una prima valutazione è utile avere: il precetto completo, la busta o la ricevuta PEC con la data di notifica, il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale o altro) e la relativa notifica, le prove dei pagamenti già effettuati, ogni comunicazione scambiata con il creditore o con il suo avvocato.
Se ha ricevuto un atto di precetto e vuole capire come muoversi prima che scadano i termini, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
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