Diritto Civile29 ottobre 2026

Il cliente che mi deve soldi è fallito: posso ancora recuperare qualcosa?

Quando il cliente debitore finisce in liquidazione giudiziale non si può più pignorare da soli. Vediamo come insinuarsi al passivo, entro quali termini e cosa si può realisticamente recuperare.

Il cliente che mi deve soldi è fallito: posso ancora recuperare qualcosa?

Un cliente le deve dei soldi per forniture o lavori già eseguiti e scopre che è fallito, oppure riceve una PEC dal curatore. La risposta breve è che il credito non è perso, ma da quel momento non si può più agire da soli contro il debitore: per recuperare qualcosa bisogna chiedere di essere ammessi al passivo della procedura, con una domanda da trasmettere al curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata dal tribunale. Chi lascia passare il termine può ancora presentare una domanda tardiva, ma rischia di arrivare dopo che le prime somme sono già state distribuite.

Dal 15 luglio 2022 il fallimento si chiama liquidazione giudiziale ed è regolato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14). Le procedure aperte prima restano fallimenti regolati dalla vecchia legge fallimentare, ma per il creditore il meccanismo di fondo è lo stesso.

Cliente fallito e recupero credito: cosa non si può più fare

Dal giorno in cui il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale, nessun creditore può iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari individuali sui beni compresi nella procedura (art. 150 del Codice della crisi). In concreto: un pignoramento già avviato sul conto del cliente si blocca, nemmeno un decreto ingiuntivo già definitivo si può più usare per pignorare, una nuova diffida al debitore non serve a nulla.

Il patrimonio del debitore passa al curatore, che lo liquida e distribuisce il ricavato tra i creditori secondo l'ordine stabilito dalla legge: chi si muove per primo non ha più alcun vantaggio. L'unica strada per far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito è entrare nella procedura.

Con l'apertura della procedura, inoltre, i crediti in denaro si considerano scaduti e il corso degli interessi convenzionali o legali si ferma ai fini del concorso, fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 154 del Codice della crisi). Nella domanda si indicano quindi capitale e interessi maturati fino alla data di apertura.

Come si chiede di essere pagati: la domanda di ammissione al passivo

Dopo la sentenza il curatore deve avvisare senza indugio, di regola via PEC, coloro che dai documenti risultano creditori (art. 200 del Codice della crisi). L'avviso indica la data dell'udienza in cui il giudice esaminerà lo stato passivo, cioè l'elenco dei crediti ammessi, il termine per presentare le domande e l'indirizzo PEC del curatore. Se non lo ha ricevuto ma sa che il cliente è fallito, la sentenza è comunque iscritta nel registro delle imprese e il curatore è indicato in essa: conviene informarsi subito, senza aspettare l'avviso.

La domanda di ammissione al passivo, detta comunemente insinuazione al passivo, si propone con ricorso trasmesso all'indirizzo PEC del curatore almeno trenta giorni prima dell'udienza di verifica (art. 201 del Codice della crisi). Deve indicare chi è il creditore, la somma chiesta, i fatti e i documenti su cui si fonda il credito, l'eventuale titolo di prelazione, cioè il motivo per cui si ha diritto a essere pagati prima di altri, e un indirizzo PEC per le comunicazioni.

Vanno allegate le prove: contratto o ordine, fatture, documenti di trasporto, verbali di consegna o di fine lavori, estratti delle scritture contabili, solleciti e diffide inviati, eventuali riconoscimenti del debito. Un decreto ingiuntivo ottenuto prima del fallimento è utile, ma se non era diventato definitivo prima dell'apertura della procedura non vincola il curatore, che può contestare il credito.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo almeno quindici giorni prima dell'udienza e i creditori possono presentare osservazioni fino a cinque giorni prima (art. 203 del Codice della crisi). All'udienza il giudice delegato decide se il credito è ammesso, in tutto o in parte, e con quale rango.

Entro quando? Il termine da non perdere e le domande tardive

Il termine principale è quello dei trenta giorni prima dell'udienza indicata nella sentenza e nell'avviso del curatore. Facciamo un esempio ipotetico: se l'udienza di verifica è fissata per il 20 febbraio, la domanda deve arrivare alla PEC del curatore entro il 21 gennaio.

Chi supera questo termine non perde ogni diritto. Le domande trasmesse dopo, ma non oltre sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, sono considerate tardive (art. 208 del Codice della crisi); nei casi di particolare complessità il tribunale può prorogare questo termine fino a dodici mesi. Oltre quel limite la domanda è ammessa solo se il creditore prova che il ritardo non dipende da lui e la presenta entro sessanta giorni da quando è cessato l'impedimento.

La domanda tardiva però ha un costo concreto: il creditore partecipa solo alle distribuzioni successive alla sua ammissione e, di regola, non può recuperare quanto già ripartito tra gli altri. Per questo conviene rispettare il termine ordinario.

Quanto si recupera, e quando?

Qui serve realismo. Il ricavato della liquidazione serve prima a pagare le spese della procedura e i crediti cosiddetti prededucibili, poi i creditori privilegiati (per esempio i lavoratori dipendenti, alcuni crediti fiscali e previdenziali, chi ha un'ipoteca o un pegno), e solo dopo i creditori chirografari, cioè quelli senza alcuna causa di prelazione. Il fornitore o il professionista con una semplice fattura non pagata è, nella maggior parte dei casi, un creditore chirografario.

Non esiste una percentuale fissa: dipende da quanto vale il patrimonio del debitore e da quanti creditori vengono prima. In molte procedure i chirografari ricevono una quota parziale del loro credito, in alcune nulla. Anche i tempi variano e possono essere di anni. Alcuni crediti hanno invece un privilegio: tra questi, per esempio, quelli dei professionisti, degli artigiani e di altri soggetti indicati dall'art. 2751-bis del codice civile, nei limiti fissati dalla norma. Va verificato caso per caso, perché il privilegio va chiesto espressamente nella domanda.

Ci sono altre strade per limitare la perdita?

Ci sono tre verifiche che spesso fanno la differenza.

La prima riguarda le garanzie. Se un terzo ha prestato una fideiussione per il debito del cliente, per esempio l'amministratore o il socio di una società, il creditore può chiedere il pagamento al fideiussore, che resta obbligato anche se il debitore principale è in liquidazione giudiziale. Se il cliente è una società di persone, come una snc, la liquidazione si estende di regola ai soci illimitatamente responsabili, e il credito si fa valere anche nei loro confronti all'interno della procedura.

La seconda riguarda l'IVA. Chi ha emesso fattura e versato l'imposta può recuperarla con una nota di variazione in diminuzione: per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 la nota si può emettere già dalla data della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, senza attendere la fine della procedura (art. 26, commi 3-bis e 10-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972). Tempi e adempimenti vanno coordinati con il commercialista.

La terza riguarda i pagamenti già ricevuti. Il curatore può chiedere la restituzione dei pagamenti di debiti scaduti ricevuti nei sei mesi prima della domanda che ha portato all'apertura della procedura, se dimostra che il creditore conosceva lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, del Codice della crisi). Sono però esenti, tra gli altri, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso. Se negli ultimi mesi il cliente ha pagato in ritardo e dopo molti solleciti, è bene saperlo prima, per valutare il rischio.

Quando farsi assistere e cosa preparare

Un credito documentato male, un privilegio non richiesto o un termine mancato possono ridurre o azzerare quanto si recupera. Conviene farsi assistere appena si viene a sapere della procedura, sia per la domanda sia per valutare garanzie, recupero dell'IVA ed eventuali contestazioni del curatore.

Per una prima valutazione è utile preparare: la sentenza o l'avviso del curatore, se ricevuti; il contratto, gli ordini e le fatture non pagate; i documenti di consegna o di esecuzione dei lavori; i solleciti inviati e le risposte del cliente; eventuali fideiussioni o altre garanzie; l'elenco dei pagamenti ricevuti negli ultimi mesi, con le date.

Se un suo cliente è fallito e vuole capire come insinuarsi al passivo e quanto può ragionevolmente recuperare, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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