Giurisprudenza15 ottobre 2026

Avviso di conclusione delle indagini (415-bis): cosa fare nei 20 giorni

Ricevere l'avviso di conclusione delle indagini significa che il pubblico ministero intende chiedere il processo. Vediamo cosa contiene, cosa si può fare nei venti giorni e se conviene farsi interrogare.

Avviso di conclusione delle indagini (415-bis): cosa fare nei 20 giorni

Le è stato notificato un atto della Procura intitolato avviso di conclusione delle indagini preliminari, con il riferimento all'articolo 415-bis del codice di procedura penale. La risposta breve è questa: il pubblico ministero ha finito di indagare e, salvo ripensamenti, intende chiedere il processo. Non è una condanna, ma da quel momento ha venti giorni per leggere gli atti raccolti contro di lei e far valere le sue ragioni. La prima cosa da fare è contattare subito un avvocato di fiducia, che possa chiedere copia del fascicolo e valutare la strategia prima che il termine scada.

In questo articolo spieghiamo cosa significa l'avviso di conclusione delle indagini, cosa si può fare nei venti giorni, se conviene farsi interrogare e cosa succede dopo.

Cosa significa l'avviso di conclusione delle indagini (415-bis)?

Le indagini preliminari sono la fase in cui il pubblico ministero raccoglie gli elementi per decidere se portare una persona a processo. Quando le indagini sono finite, il pubblico ministero ha due strade: chiedere al giudice l'archiviazione, se gli elementi non bastano, oppure esercitare l'azione penale. Se sceglie la seconda strada, l'articolo 415-bis gli impone, prima, di avvisare l'indagato e il suo difensore.

L'avviso serve proprio a questo: mettere la persona indagata in condizione di conoscere le prove raccolte e di rispondere prima che il pubblico ministero decida definitivamente. Per questo è uno dei momenti più importanti della difesa. Per molti è anche il primo atto da cui scoprono di essere indagati, perché fino a quel momento le indagini si sono svolte senza che ne sapessero nulla.

Se il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio o cita direttamente l'imputato davanti al giudice senza aver prima notificato l'avviso, l'atto è nullo: lo prevedono l'articolo 416, comma 1, e l'articolo 552, comma 2, del codice di procedura penale.

Cosa c'è scritto nell'avviso e cosa posso vedere?

L'avviso contiene una sommaria descrizione del fatto contestato, le norme di legge che si ritengono violate, la data e il luogo del fatto. Contiene poi un'informazione decisiva: la documentazione delle indagini è depositata presso la segreteria del pubblico ministero, e l'indagato e il difensore possono prenderne visione ed estrarne copia.

È il momento in cui, per la prima volta, si possono leggere per intero le denunce, i verbali delle persone sentite, le relazioni della polizia giudiziaria, i documenti acquisiti e, se ci sono, le intercettazioni. Prima di decidere qualsiasi cosa bisogna leggere questi atti con attenzione, perché la descrizione del fatto contenuta nell'avviso è sintetica e spesso non fa capire su quali prove si regga l'accusa.

Dopo la riforma Cartabia, l'avviso informa anche che l'indagato ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, cioè percorsi di incontro e mediazione con la persona offesa, che si svolgono su base volontaria.

Entro quanto devo muovermi?

Il termine è di venti giorni e decorre dalla notifica dell'avviso. Facciamo un esempio: se l'avviso le è stato notificato il 2 marzo, i venti giorni scadono il 22 marzo. È un termine breve, soprattutto considerando che nel frattempo bisogna trovare un difensore, ottenere le copie degli atti, leggerli e preparare le difese. Per questo non conviene aspettare gli ultimi giorni.

Se la notifica avviene a ridosso dell'estate, va tenuto presente che, secondo l'orientamento prevalente, anche questo termine è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge n. 742 del 1969, dal 1° al 31 agosto, con eccezioni per i procedimenti con indagati detenuti. È un calcolo da fare con il difensore, senza affidarsi a scadenze stimate da soli.

Cosa succede se non si fa nulla? Il procedimento va avanti comunque: trascorsi i venti giorni, il pubblico ministero decide sulla base degli atti che ha, senza aver ascoltato la versione dell'indagato. Si perde così l'occasione più utile per ottenere un'archiviazione prima del processo.

Cosa si può fare nei venti giorni?

L'articolo 415-bis, comma 3, elenca le facoltà dell'indagato. La prima è presentare memorie, cioè scritti difensivi in cui il difensore ricostruisce i fatti, segnala le contraddizioni delle prove d'accusa e spiega perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. La seconda è produrre documenti: contratti, ricevute, chat, certificati, fotografie che smentiscono l'accusa. La terza è depositare i risultati delle investigazioni difensive, come le dichiarazioni di persone informate sui fatti raccolte dall'avvocato.

Si può poi chiedere al pubblico ministero di compiere nuovi atti di indagine, ad esempio sentire un testimone che non è stato ascoltato o acquisire i tabulati di un'utenza telefonica. Se il pubblico ministero accoglie la richiesta, il comma 4 prevede che le nuove indagini siano svolte entro trenta giorni dalla richiesta, con una sola proroga possibile, concessa dal giudice per le indagini preliminari, non superiore a sessanta giorni.

Infine, l'indagato può presentarsi per rilasciare dichiarazioni oppure chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. In questo secondo caso il pubblico ministero è obbligato a procedere: se non lo fa, la successiva richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione sono nulli.

Conviene chiedere di essere interrogato?

Non c'è una risposta valida per tutti. L'interrogatorio permette di dare la propria versione direttamente al pubblico ministero, e in alcuni casi è lo strumento più efficace per chiarire un equivoco. Ma tutto ciò che si dichiara può essere usato nel procedimento, e l'indagato conserva la facoltà di non rispondere.

La scelta va fatta solo dopo aver letto gli atti. Se l'accusa si regge, ad esempio, sulla dichiarazione di una sola persona smentita da documenti, può bastare una memoria con quei documenti. Se invece serve spiegare un comportamento che sulla carta appare sospetto, l'interrogatorio può essere utile, purché preparato con il difensore. Spesso le due cose si combinano: prima la memoria, poi l'interrogatorio su punti precisi.

Messa alla prova e alternative al processo

Con l'avviso, il pubblico ministero può anche proporre all'indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma: è una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia con l'articolo 464-ter.1 del codice di procedura penale. La messa alla prova consiste in un periodo di lavori di pubblica utilità e di altre prescrizioni; se si conclude con esito positivo, il reato si estingue.

Se l'avviso contiene questa proposta, l'indagato può aderire entro venti giorni, personalmente o tramite un procuratore speciale. La messa alla prova è ammessa solo per alcuni reati, di gravità contenuta, e non conviene a chi ritiene di avere buoni argomenti per l'archiviazione: va valutata caso per caso con il difensore, confrontandola con le altre strade disponibili.

Cosa succede dopo i venti giorni?

Esaminate le difese, il pubblico ministero può ancora chiedere l'archiviazione, se gli argomenti dell'indagato lo hanno convinto. Altrimenti esercita l'azione penale: per i reati più gravi chiede il rinvio a giudizio e si apre l'udienza preliminare davanti al giudice; per i reati indicati dall'articolo 550 del codice di procedura penale emette il decreto di citazione diretta a giudizio. In entrambi i casi la persona diventa imputata e il lavoro fatto nei venti giorni resta nel fascicolo, utile anche per le fasi successive.

Quando farsi assistere e cosa preparare

Se ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, è il momento di farsi assistere da un avvocato di fiducia, anche se le è già stato assegnato un difensore d'ufficio. I giorni a disposizione sono pochi e la richiesta delle copie degli atti richiede tempo.

Per una prima valutazione è utile avere l'avviso con la data esatta di notifica, eventuali atti ricevuti in precedenza, come un'informazione di garanzia o un verbale, una ricostruzione scritta dei fatti con date e luoghi e tutti i documenti, messaggi e nomi di persone che possono confermare la sua versione.

Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: la materia penale è seguita dall'Avv. Beissan Al Qaryouthi, che esamina l'avviso e la documentazione e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando i passi da compiere e i termini da rispettare.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

Area di interventoDiritto PenaleDifesa nelle indagini e in giudizio, misure cautelari e tutela della persona offesa.

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