L'ex mi perseguita con messaggi e appostamenti: cosa fare contro lo stalking
Messaggi continui, appostamenti sotto casa, contatti con amici e colleghi: quando l'ex non si ferma può essere stalking. Vediamo come scegliere tra ammonimento e querela, entro quando agire e quali protezioni chiedere.

La relazione è finita, ma l'ex continua a scriverle decine di messaggi al giorno, la aspetta sotto casa o fuori dal lavoro, chiama i suoi familiari, si presenta nei posti che frequenta. La risposta breve è che, se questi comportamenti si ripetono e le provocano ansia o paura, o la costringono a cambiare abitudini, si tratta del reato di stalking, cioè di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. Contro lo stalking di un ex si può agire in due modi: chiedere al questore un ammonimento oppure presentare querela entro sei mesi. Nel frattempo è fondamentale conservare ogni prova e non rispondere alle provocazioni. Se si sente in pericolo in quel momento, chiami subito il 112.
Qui ci occupiamo della persecuzione da parte di un ex partner e di cosa si può fare in concreto per farla smettere ed essere protetti.
Quando il comportamento dell'ex diventa stalking?
Non ogni insistenza è reato. L'articolo 612-bis punisce chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta una persona in modo da causarle almeno una di queste conseguenze: un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un familiare o di una persona legata da relazione affettiva, oppure la necessità di cambiare le proprie abitudini di vita.
Le condotte tipiche sono messaggi e telefonate continue, anche di notte, appostamenti sotto casa o davanti all'ufficio, pedinamenti, regali o lettere non richiesti, contatti insistenti con amici, colleghi e parenti, commenti o profili sui social per controllarla, minacce di diffondere foto. Conta l'insieme degli episodi e il loro effetto su di lei, non il singolo gesto.
Il cambiamento di abitudini è spesso la prova più concreta: se ha cambiato numero di telefono, chiuso i profili social, modificato il percorso per tornare a casa, chiesto a qualcuno di accompagnarla o evitato luoghi che prima frequentava, sono fatti da raccontare.
Che pena rischia l'ex che perseguita?
La pena per gli atti persecutori è la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Il secondo comma dell'articolo 612-bis prevede un aumento di pena proprio quando il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata alla vittima da relazione affettiva, e anche quando è commesso attraverso strumenti informatici o telematici, come chat e social network. Lo stalking dell'ex è quindi un'ipotesi aggravata.
Dal 17 dicembre 2025 è in vigore la legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha aggiunto un ulteriore aumento di pena, da un terzo a due terzi, quando gli atti persecutori sono commessi contro una donna come atto di controllo, possesso o dominio, o in relazione al suo rifiuto di avviare o mantenere un rapporto affettivo.
Ammonimento o querela: cosa conviene fare?
La prima strada è l'ammonimento del questore, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11. Finché non ha presentato querela, la persona offesa può rivolgersi a un ufficio di polizia o ai carabinieri e chiedere al questore di ammonire l'autore. Se la richiesta è fondata, il questore lo convoca e lo avverte formalmente di smettere, redigendo un verbale. Non è un processo, ma ha conseguenze precise: se l'ammonito continua, si procede d'ufficio, anche senza querela, e la pena è aumentata. Dopo la riforma del 2023 questo vale anche se le nuove condotte riguardano una persona diversa.
L'ammonimento può bastare quando si spera che un avvertimento ufficiale fermi l'ex. Se ci sono già state minacce gravi o aggressioni, di solito conviene andare direttamente alla querela.
La querela è la richiesta formale di procedere penalmente. Per lo stalking va presentata entro sei mesi, un termine più lungo dei tre mesi previsti in generale. Si presenta ai carabinieri, alla polizia o in Procura, anche tramite avvocato, descrivendo gli episodi e allegando le prove. Una volta presentata, può essere ritirata solo davanti al giudice, e non può essere ritirata affatto se gli atti persecutori sono stati commessi con minacce reiterate gravi o fatte, ad esempio, con armi. Si procede invece d'ufficio, senza querela, se la vittima è minorenne o una persona con disabilità, o se il fatto è connesso a un altro reato procedibile d'ufficio.
Entro quanto devo muovermi?
Il termine di sei mesi per la querela decorre da quando la persona offesa ha conoscenza del fatto. Con lo stalking, fatto di episodi ripetuti, il calcolo va valutato sul caso concreto, ed è prudente non aspettare: se gli appostamenti sono iniziati a marzo e continuano a settembre, conviene muoversi subito e non fare affidamento sugli ultimi episodi. Più tempo passa, più è difficile ricostruire date e circostanze, e più la situazione può peggiorare.
Dopo la denuncia, la legge prevede tempi rapidi. Per i reati di violenza domestica e di genere, tra cui gli atti persecutori, l'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale stabilisce che il pubblico ministero senta la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo specifiche esigenze di tutela di minori o di riservatezza delle indagini.
Quali protezioni posso chiedere mentre il procedimento va avanti?
Durante le indagini il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre misure cautelari. La più frequente è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, previsto dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale: dopo la riforma del 2023 la distanza imposta non può essere inferiore a cinquecento metri ed è di regola controllata con il braccialetto elettronico, che segnala l'avvicinamento sia alla vittima sia alle forze dell'ordine. Il giudice può anche vietare all'ex di comunicare con lei con qualsiasi mezzo. Violare il divieto è a sua volta reato, previsto dall'articolo 387-bis del codice penale.
Per gli atti persecutori la legge consente anche l'arresto in flagranza differita, previsto dall'articolo 382-bis del codice di procedura penale: se un video o un'altra documentazione ottenuta legittimamente da dispositivi informatici dimostra in modo inequivocabile il fatto, l'autore può essere arrestato entro quarantotto ore, anche se non è stato colto sul momento.
Se l'ex convive ancora con lei, o è un familiare, esiste anche una tutela civile: gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, oggi regolati dagli articoli 473-bis.69 e seguenti del codice di procedura civile. Il giudice può ordinare la cessazione della condotta, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona protetta.
Può anche rivolgersi a un centro antiviolenza tramite il numero gratuito 1522.
Quali prove servono contro lo stalking dell'ex?
Non cancelli chat, email e registri delle chiamate: faccia gli screenshot con data, ora e mittente ben visibili, esporti le conversazioni e conservi il telefono originale. Salvi messaggi vocali, post e commenti sui social, anche quelli fatti con profili falsi, annotando dove li ha trovati. Tenga un diario degli episodi con data, ora, luogo, cosa è successo e chi era presente. Annoti chi ha assistito agli appostamenti e segnali subito eventuali telecamere di condomini o negozi, perché le registrazioni vengono cancellate dopo pochi giorni. Se la situazione le ha causato ansia o insonnia e si è rivolta a un medico o a uno psicologo, conservi certificati e referti.
Eviti di rispondere o di incontrare l'ex per chiarire: oltre a esporla, una reazione può essere usata per sostenere che il conflitto è reciproco.
Quando farsi assistere e cosa preparare
Conviene rivolgersi a un avvocato appena si rende conto che l'ex non si ferma, per scegliere tra ammonimento e querela, scrivere una querela completa e chiedere subito le misure di protezione adeguate. L'avvocato può poi assisterla nella costituzione di parte civile, cioè nella richiesta di risarcimento del danno all'interno del processo. La vittima di atti persecutori può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche oltre i limiti di reddito ordinari, come prevede l'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico sulle spese di giustizia.
Per una prima valutazione prepari il diario degli episodi, screenshot ed esportazioni delle chat, i nomi dei testimoni, eventuali certificati medici e le denunce già fatte.
Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: la materia penale è seguita dall'Avv. Beissan Al Qaryouthi, che esamina la documentazione e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando la strada più adatta al suo caso e i termini da rispettare.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
Area di interventoDiritto PenaleDifesa nelle indagini e in giudizio, misure cautelari e tutela della persona offesa.Articoli correlati

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