Ho ricevuto un decreto ingiuntivo: cosa succede se non faccio nulla entro 40 giorni
È arrivato un decreto ingiuntivo e il termine di 40 giorni sta già correndo. Vediamo come si calcola, cosa succede se lo si lascia scadere, quando il creditore può pignorare subito e quali alternative ci sono.

Ha ricevuto un decreto ingiuntivo, cioè un ordine del giudice di pagare una somma a un creditore, e si chiede cosa succede se lascia passare i 40 giorni indicati nell'atto. La risposta breve è questa: se entro quel termine non paga e non propone opposizione, il decreto diventa definitivo. Il debito non si potrà più contestare nel merito e il creditore potrà procedere con il pignoramento di conto, stipendio o beni. Il termine di 40 giorni per il decreto ingiuntivo decorre dalla notifica e non si recupera: la prima cosa da fare è segnare la data in cui l'atto le è stato consegnato e far leggere il decreto a un avvocato subito, non all'ultima settimana.
Vediamo come si calcolano i 40 giorni, cosa accade in concreto se non si fa nulla e quali sono le alternative.
Che cos'è il decreto ingiuntivo e perché arriva "a sorpresa"
Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che il giudice emette su richiesta del creditore, sulla base dei soli documenti presentati da quest'ultimo, senza sentire prima il debitore (artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile). Per questo spesso arriva senza che ci sia stata un'udienza o una causa di cui si sapeva qualcosa: il contraddittorio, cioè la possibilità di difendersi davanti al giudice, viene rinviato a un momento successivo ed eventuale, che si apre solo se il debitore si oppone.
Insieme al decreto viene notificato il ricorso del creditore, con l'indicazione del credito e dei documenti su cui si fonda. È la prima cosa da leggere: dice chi chiede, quanto, perché, e quale giudice ha emesso l'atto.
Decreto ingiuntivo e 40 giorni: da quando si contano
L'art. 641 del codice di procedura civile stabilisce che il decreto ingiunge di pagare entro 40 giorni dalla notifica, con l'avvertimento che nello stesso termine si può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Il termine si conta dal giorno successivo a quello della notifica, che sia avvenuta a mani, per posta o via PEC.
Ci sono alcune varianti da controllare nel testo del decreto. Quando ci sono giusti motivi, il giudice può ridurre il termine fino a 10 giorni oppure aumentarlo fino a 60. Se il destinatario risiede in un altro Stato dell'Unione europea il termine è di 50 giorni, se risiede fuori dall'Unione di 60. Per questo conta il numero scritto nel decreto, non la regola generale.
Se l'ultimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo (art. 155 del codice di procedura civile). Il termine resta inoltre sospeso dal 1° al 31 agosto per la sospensione feriale dei termini processuali (legge n. 742 del 1969): i giorni di agosto non si contano, salvo alcune materie escluse come le controversie di lavoro.
Un esempio ipotetico. Il decreto viene notificato via PEC il 2 ottobre. Il primo giorno utile è il 3 ottobre e il quarantesimo cade l'11 novembre: entro quella data l'opposizione deve essere non solo scritta, ma anche notificata al creditore.
C'è anche un termine che riguarda il creditore: se il decreto non viene notificato entro 60 giorni dalla sua pronuncia (90 se la notifica avviene all'estero), diventa inefficace, anche se il creditore può ripresentare la domanda (art. 644 del codice di procedura civile). Vale la pena confrontare la data del decreto con quella della notifica.
Cosa succede se non faccio nulla entro i 40 giorni?
Se il termine passa senza pagamento e senza opposizione, il creditore chiede al giudice che ha emesso il decreto di dichiararlo esecutivo (art. 647 del codice di procedura civile). Da quel momento il decreto è un titolo definitivo: l'opposizione non può più essere proposta e non si potrà più discutere se il debito fosse dovuto, in tutto o in parte, né contestare interessi e spese liquidati nel decreto.
A quel punto il creditore notifica l'atto di precetto, cioè l'intimazione a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, avvertendo che in mancanza si procederà a esecuzione forzata (art. 480 del codice di procedura civile). Se il debitore non paga, il creditore deve avviare il pignoramento entro 90 giorni dalla notifica del precetto, altrimenti il precetto perde efficacia e va rinnovato (art. 481).
Il pignoramento può colpire il conto corrente, l'auto, un immobile, oppure lo stipendio o la pensione presso il datore di lavoro o l'ente pagatore. Per i crediti ordinari, sullo stipendio il limite è di regola un quinto (art. 545 del codice di procedura civile). Alle somme dovute si aggiungono intanto gli interessi e le spese della procedura esecutiva, che restano a carico del debitore.
Esiste un'eccezione limitata: l'opposizione tardiva (art. 650 del codice di procedura civile). È ammessa solo se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per un'irregolarità della notifica, per caso fortuito o per forza maggiore, e non è più possibile decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Non copre chi ha ricevuto regolarmente l'atto e lo ha messo da parte.
E se il decreto è "provvisoriamente esecutivo"?
Va controllato subito se nel decreto c'è la formula della provvisoria esecuzione. Il giudice la concede, per esempio, quando il credito si fonda su una cambiale, un assegno o un atto notarile, oppure quando c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o il creditore produce un documento sottoscritto dal debitore che prova il diritto (art. 642 del codice di procedura civile).
In questo caso il creditore non deve aspettare i 40 giorni: può notificare il precetto anche subito, e l'opposizione da sola non ferma l'esecuzione. Per bloccarla bisogna chiedere espressamente al giudice dell'opposizione di sospendere la provvisoria esecuzione, cosa che egli può fare quando ricorrono gravi motivi (art. 649). Qui i tempi per muoversi sono ancora più stretti.
Quali sono le alternative al restare fermi?
Le strade possibili sono tre, e la scelta dipende da cosa dicono i documenti.
La prima è pagare. Se il debito è dovuto e l'importo è corretto, pagare entro i 40 giorni evita le spese del precetto e del pignoramento. In alternativa si può proporre al creditore, per iscritto, un accordo di rateizzazione o a saldo e stralcio. Attenzione però: una trattativa in corso non sospende il termine. Se l'accordo non viene firmato prima della scadenza, il decreto diventa comunque definitivo.
La seconda è l'opposizione, quando il debito non è dovuto, è già stato pagato, è prescritto, è più basso di quanto richiesto, oppure quando il decreto presenta vizi, per esempio perché emesso da un giudice non competente. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, con un atto di citazione notificato al creditore entro il termine (art. 645 del codice di procedura civile). Non basta una lettera o una PEC al creditore, e serve di regola l'assistenza di un avvocato. Si apre così una causa ordinaria nella quale il creditore deve dimostrare il proprio credito e il debitore può far valere le sue ragioni. Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria, l'onere di avviarla dopo l'opposizione spetta al creditore che ha chiesto il decreto (art. 5-bis del decreto legislativo n. 28 del 2010).
La terza è l'opposizione parziale: si contesta solo una parte, per esempio gli interessi o una fattura non dovuta, e si valuta di pagare la parte non controversa.
Opporsi senza ragioni, solo per guadagnare tempo, raramente conviene: se l'opposizione viene respinta, alle somme del decreto si aggiungono le spese legali della causa.
Quando farsi assistere e cosa preparare
Conviene far esaminare il decreto da un avvocato appena arriva, e comunque ben prima della scadenza: l'atto di opposizione richiede tempo per essere preparato e deve essere notificato entro il termine. La valutazione iniziale serve a capire se ci sono motivi seri per opporsi, se conviene trattare o se è preferibile pagare, e se il decreto è provvisoriamente esecutivo.
Per una prima valutazione è utile avere: il decreto ingiuntivo completo di ricorso e allegati, la busta o la ricevuta PEC con la data di notifica, il contratto o i documenti da cui nasce il debito, le prove di eventuali pagamenti, le contestazioni già inviate al creditore e ogni altra comunicazione scambiata, con le relative date.
Se ha ricevuto un decreto ingiuntivo e vuole capire come muoversi prima che scadano i termini, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
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