L'ex non mi fa vedere i figli: cosa posso fare, dal giudice alla querela
Se l'ex impedisce gli incontri stabiliti dal giudice, il genitore escluso non è senza tutele. Vediamo come documentare le visite negate, cosa può fare il giudice e quando il comportamento diventa reato.

Quando l'ex non fa vedere i figli, salta gli incontri stabiliti, non risponde al telefono quando è il suo turno, trova ogni volta una scusa per non farle vedere i figli. La risposta breve è che, se esiste un provvedimento del giudice o un accordo che fissa il calendario delle visite, l'ex non può decidere da solo di non rispettarlo: si può chiedere al giudice di intervenire, con misure che vanno dall'ammonimento alle sanzioni economiche fino alla modifica dell'affidamento, e nei casi più seri il comportamento può costituire reato. Il primo passo è documentare ogni incontro negato e mettere per iscritto la richiesta di rispettare il calendario.
Questa guida è per il genitore che non vive con i figli e si vede impedire di frequentarli: cosa fare quando l'ex non fa vedere i figli, quali strumenti esistono e in che ordine conviene usarli.
L'ex non mi fa vedere i figli: può farlo?
No. Il codice civile riconosce al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di conservare legami significativi con i nonni e i parenti di entrambi i rami (art. 337-ter del codice civile). È il principio chiamato bigenitorialità, e appartiene prima di tutto al figlio, non ai genitori.
Per questo il genitore con cui i figli vivono abitualmente non può ridurre o sospendere le visite di propria iniziativa, nemmeno se è arrabbiato per un ritardo nel pagamento dell'assegno o per una nuova relazione dell'altro. Vale anche il contrario: chi non vede i figli non può smettere di versare il mantenimento per ritorsione. I due obblighi sono distinti e ciascuno va fatto valere davanti al giudice, non con iniziative personali.
Se l'ex ritiene che gli incontri siano davvero dannosi per i figli, per esempio per episodi di violenza o per comportamenti pericolosi, la strada corretta è chiedere al giudice di modificare le condizioni, non interrompere le visite in modo unilaterale.
Cosa fare subito quando l'ex non rispetta il calendario delle visite
Prima di tutto, verificare cosa prevede il titolo: la sentenza o l'ordinanza del giudice nella separazione, nel divorzio o nel procedimento tra genitori non sposati, oppure l'accordo di negoziazione assistita o il verbale di separazione consensuale omologato. Lì sono indicati i giorni, gli orari e le modalità di consegna dei figli. Se manca qualsiasi provvedimento, per esempio perché la coppia di conviventi si è lasciata senza rivolgersi a nessuno, il primo passo è proprio chiedere al tribunale di regolare l'affidamento e le visite.
Poi conviene tenere un diario preciso. Un esempio: il calendario prevede i fine settimana alterni dal venerdì alle 18 alla domenica alle 20; a settembre e ottobre tre fine settimana su quattro sono saltati, con messaggi dell'ultimo momento sul figlio indisposto o impegnato. Per ogni episodio vanno annotati la data, l'ora in cui ci si è presentati, la risposta ricevuta e chi era presente, e vanno conservati messaggi, email e registri delle chiamate.
Infine, una richiesta scritta, sobria e senza accuse, inviata per email o, meglio, con posta elettronica certificata o raccomandata: si richiamano il provvedimento e gli incontri non avvenuti e si chiede di rispettare il calendario a partire dal prossimo turno. Questa lettera serve due scopi: a volte basta a riportare la situazione alla normalità, e in ogni caso dimostra al giudice che si è cercato di risolvere il problema senza conflitto. Presentarsi alla porta con le forze dell'ordine o scontrarsi davanti ai figli, invece, di solito peggiora le cose.
Cosa può fare il giudice contro il genitore che ostacola le visite?
Lo strumento principale è l'art. 473-bis.39 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma del processo di famiglia (D.Lgs. 149/2022) al posto del vecchio art. 709-ter. In caso di gravi inadempienze o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche insieme: ammonire il genitore inadempiente; fissare, ai sensi dell'art. 614-bis del codice di procedura civile, una somma da pagare per ogni successiva violazione o per ogni giorno di ritardo; condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Può inoltre condannarlo al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore.
Se è già in corso un procedimento davanti al giudice, per esempio una separazione giudiziale non ancora conclusa, la domanda si presenta in quel procedimento. Altrimenti si propone con un ricorso al tribunale. Nel ricorso conta la prova: il diario degli incontri saltati, i messaggi, le eventuali testimonianze di chi ha assistito agli episodi.
Quando il comportamento è grave e ripetuto, il giudice può anche rivedere l'affidamento o la collocazione dei figli, cioè la casa in cui vivono abitualmente, se ritiene che il genitore che ostacola i rapporti con l'altro stia agendo contro l'interesse dei minori. Si tratta però di una valutazione sempre legata al caso concreto, guidata esclusivamente dall'interesse morale e materiale dei figli, non dalla volontà di punire uno dei genitori.
Impedire di vedere i figli è reato?
Può esserlo. L'art. 388, secondo comma, del codice penale punisce chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguarda l'affidamento di minori, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 a 1.032 euro. Il reato è punibile a querela della persona offesa, che va presentata entro tre mesi dal giorno in cui si è avuta notizia del fatto (art. 124 del codice penale).
Non ogni contrattempo, però, ha rilievo penale. Un singolo incontro saltato o un ritardo occasionale di solito non bastano: conta un comportamento che, nel tempo, impedisce o ostacola davvero l'esecuzione di quanto stabilito dal giudice. La querela è quindi uno strumento da valutare con attenzione: sanziona il comportamento ma non ripristina, di per sé, gli incontri con i figli, e per questo va affiancata, non sostituita, alle iniziative davanti al giudice civile.
E se è il figlio a non voler venire?
Capita spesso, soprattutto con figli adolescenti. Il rifiuto di un ragazzo non autorizza il genitore con cui vive a sospendere gli incontri, ma non va neppure ignorato. Nei procedimenti che lo riguardano il figlio che ha compiuto dodici anni, e anche più piccolo se capace di discernimento, deve essere ascoltato dal giudice (art. 336-bis del codice civile).
Se il rifiuto nasce da difficoltà reali nel rapporto, il giudice può disporre percorsi di sostegno, l'intervento dei servizi sociali o incontri in un ambiente protetto. Se invece emerge che il figlio è stato condizionato contro l'altro genitore, questo è un elemento che pesa nella valutazione del comportamento del genitore con cui vive. In entrambi i casi è il giudice a stabilire come procedere, non uno dei genitori da solo.
Quanto tempo ci vuole e quando conviene farsi assistere
I tempi dipendono dal tribunale e dalla situazione: se è già in corso un procedimento la richiesta può essere esaminata nell'ambito di quello, mentre un ricorso autonomo richiede più tempo. Per questo è importante non lasciar passare mesi: ogni settimana senza vedere i figli pesa sul rapporto, e un comportamento tollerato a lungo è più difficile da contestare.
Un avvocato aiuta a scegliere lo strumento adatto, a impostare la lettera all'ex in modo da non irrigidire il conflitto e a presentare al giudice prove ordinate e credibili. Dove possibile, è utile valutare anche una soluzione concordata o la mediazione familiare, che spesso porta a un calendario più stabile di quello imposto.
Per una prima valutazione conviene preparare: il provvedimento o l'accordo che regola l'affidamento e le visite; il diario degli incontri negati, con date e orari; i messaggi, le email e i registri delle chiamate con l'ex; i nomi di eventuali testimoni; le informazioni su procedimenti ancora in corso.
Se l'ex non le fa vedere i figli e vuole capire quali passi muovere nel suo caso, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
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