Diritto di Famiglia19 ottobre 2026

Posso trasferirmi in un'altra città con i figli dopo la separazione?

Dopo la separazione si può cambiare città, ma la residenza dei figli si decide insieme o la decide il giudice. Cosa dice la legge, cosa si rischia partendo senza consenso e come chiedere l'autorizzazione.

Posso trasferirmi in un'altra città con i figli dopo la separazione?

Dopo la separazione ha trovato un lavoro in un'altra città, o vuole tornare vicino alla sua famiglia, e si chiede se può portare con sé i figli. La risposta breve è che lei è libera di trasferirsi, ma il trasferimento dei figli in un'altra città dopo la separazione non si decide da soli: la scelta della residenza abituale dei figli è una decisione che i genitori devono prendere insieme e, se l'altro genitore non è d'accordo, a decidere è il giudice. Il primo passo è quindi cercare un'intesa scritta con l'altro genitore e, se manca, chiedere al tribunale di pronunciarsi prima di partire, non dopo.

Questa guida è per il genitore con cui i figli vivono abitualmente e che sta valutando un cambio di città: cosa dice la legge, cosa succede se ci si sposta senza consenso e come si prepara una richiesta al giudice.

Trasferimento dei figli in un'altra città dopo la separazione: serve il consenso dell'altro genitore?

Sì. Il codice civile stabilisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, sono assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (art. 337-ter, terzo comma, del codice civile). La stessa regola vale per le coppie sposate e per i genitori non sposati, e anche quando i figli sono collocati prevalentemente presso uno solo dei due.

Il collocamento, cioè la casa in cui i figli vivono di regola, non dà al genitore collocatario il potere di spostarli dove vuole. Con l'affidamento condiviso, che è la regola, la responsabilità genitoriale resta in capo a entrambi.

Vanno distinte due cose. La libertà di trasferirsi è un diritto di ciascuno, garantito dall'art. 16 della Costituzione, e nessuno può impedire a un genitore di cambiare città. Secondo l'orientamento della Cassazione, il genitore che si trasferisce non perde per questo solo motivo l'idoneità a tenere con sé i figli. Ma dove vivranno i figli è un'altra questione: si decide insieme o la decide il giudice, guardando esclusivamente al loro interesse.

Cosa succede se mi trasferisco con i figli senza il consenso dell'altro genitore?

Spostare i figli in un'altra città senza accordo e senza autorizzazione del giudice espone a conseguenze serie. L'altro genitore può rivolgersi al tribunale per chiedere il rientro dei figli, la modifica del collocamento o delle condizioni di affidamento. Il trasferimento unilaterale può essere considerato una grave inadempienza, o un atto che ostacola il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, ai sensi dell'art. 473-bis.39 del codice di procedura civile: in questi casi il giudice può modificare i provvedimenti in vigore, ammonire il genitore, condannarlo a una sanzione amministrativa pecuniaria e al risarcimento dei danni.

Anche quando il trasferimento è concordato o autorizzato, resta un obbligo preciso: in presenza di figli minori, ciascun genitore deve comunicare all'altro il cambiamento di residenza o di domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni; la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente causato all'altro genitore o ai figli per la difficoltà di reperirlo (art. 337-sexies, secondo comma, del codice civile).

E se il trasferimento è all'estero?

Il trasferimento all'estero è ancora più delicato. Portare o trattenere un figlio minore all'estero contro la volontà dell'altro genitore che esercita la responsabilità genitoriale, impedendogli in tutto o in parte di esercitarla, è un reato: lo prevede l'art. 574-bis del codice penale, che punisce la sottrazione e il trattenimento di minore all'estero con la reclusione da uno a quattro anni.

Sul piano civile, l'Italia applica la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, che consente all'altro genitore di chiedere il rapido rientro del figlio nel Paese in cui viveva abitualmente. L'autorità centrale italiana è il Ministero della giustizia. Per questo un trasferimento all'estero con i figli va sempre concordato in modo formale o autorizzato dal giudice prima della partenza.

Come si chiede al giudice l'autorizzazione al trasferimento?

La strada migliore è l'accordo. Se l'altro genitore è d'accordo sul trasferimento, conviene formalizzare anche il nuovo calendario delle visite e la ripartizione delle spese di viaggio, con una modifica delle condizioni di separazione o di affidamento: per esempio tramite negoziazione assistita da un avvocato per parte, che in presenza di figli minori richiede l'autorizzazione del pubblico ministero, oppure con un accordo presentato al tribunale. Un'intesa solo a voce non modifica i provvedimenti in vigore.

Se l'accordo non c'è, si presenta un ricorso al tribunale per chiedere che sia il giudice a decidere sulla residenza dei figli e a modificare di conseguenza le modalità di frequentazione. Se esiste già un provvedimento su affidamento e collocamento, si chiede la sua revisione per fatti sopravvenuti. Se invece non c'è ancora alcun provvedimento, l'art. 316 del codice civile consente a ciascun genitore, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, di ricorrere senza formalità al giudice. Nei procedimenti che li riguardano, i figli che hanno compiuto dodici anni, e anche più piccoli se capaci di discernimento, devono essere ascoltati dal giudice (art. 336-bis del codice civile).

Un esempio: una madre con due figli di 7 e 10 anni, collocati presso di lei a Roma, riceve un'offerta di lavoro stabile a Bologna con inizio a gennaio. Il padre vede i figli due pomeriggi a settimana e a fine settimana alterni e non è d'accordo. Se lei presenta il ricorso a ottobre, il giudice potrà valutare la situazione prima della partenza; se lei parte a gennaio senza attendere la decisione, sarà il padre a chiedere il rientro dei figli, e lei si troverà a difendere una scelta già fatta.

Cosa valuta il giudice prima di autorizzare il trasferimento?

Il criterio è uno solo: l'interesse morale e materiale dei figli. Il giudice non decide chi dei due genitori abbia più diritto, ma quale soluzione sia migliore per loro. In concreto pesano le ragioni del trasferimento (un lavoro stabile, il sostegno della famiglia d'origine, un nuovo nucleo familiare), l'età dei figli e il loro radicamento nella città attuale, la scuola e le attività, l'opinione dei figli quando vengono ascoltati, la distanza e i collegamenti tra le due città.

Conta molto anche la proposta concreta su come mantenere il rapporto con l'altro genitore. Chi chiede di trasferirsi fa bene a presentare un piano dettagliato: per esempio fine settimana alterni con viaggi in treno a carico, in tutto o in parte, di chi si sposta, periodi più lunghi durante le vacanze scolastiche, videochiamate in giorni fissi. Il figlio ha diritto a un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337-ter, primo comma, del codice civile), e il giudice terrà conto di come quel rapporto potrà essere garantito a distanza.

Va considerato infine che la decisione può portare a esiti diversi da quello sperato: il giudice può autorizzare il trasferimento dei figli, oppure ritenere che il loro interesse sia restare nella città in cui vivono, valutando in quel caso anche il loro collocamento presso l'altro genitore. Per questo conviene chiarire la questione prima di firmare impegni definitivi, come un contratto di affitto.

Quando conviene farsi assistere e cosa preparare

Conviene rivolgersi a un avvocato appena il trasferimento diventa un'ipotesi concreta, non quando la data di partenza è già fissata. Un avvocato aiuta a impostare la proposta all'altro genitore, a formalizzare l'eventuale accordo e, se manca, a presentare al giudice una richiesta documentata.

Per una prima valutazione è utile preparare: il provvedimento o l'accordo che regola affidamento, collocamento e visite; i documenti che spiegano le ragioni del trasferimento, come l'offerta di lavoro o il contratto della nuova casa; le informazioni sulla scuola e sulle attività dei figli nella nuova città; una proposta di calendario delle visite con i tempi e i costi dei viaggi; le comunicazioni già scambiate con l'altro genitore sul punto.

Se sta pensando di trasferirsi in un'altra città con i figli e vuole capire come muoversi nel suo caso, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

Area di interventoDiritto di FamigliaSeparazioni, divorzi, affidamento e tutela delle persone fragili, privilegiando le soluzioni concordate.

Ti risponde personalmente l'avvocato

Scrivi all'avvocato