Diritto di Famiglia06 ottobre 2026

L'ex non paga il mantenimento dei figli: come ottenere i soldi, dalla messa in mora al datore di lavoro

Quando l'ex non versa l'assegno per i figli non serve una nuova causa. Vediamo come chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro, recuperare gli arretrati con il pignoramento ed entro quando agire.

L'ex non paga il mantenimento dei figli: come ottenere i soldi, dalla messa in mora al datore di lavoro

Il giudice ha fissato un assegno di mantenimento per i figli, ma l'ex non lo versa più, oppure paga in ritardo e solo in parte. La risposta breve è che non serve una nuova causa per avere i soldi: il provvedimento del giudice o l'accordo che stabilisce l'assegno consente già di agire. Il primo passo è una richiesta scritta di pagamento; se l'ex resta inadempiente per almeno trenta giorni, si può chiedere al suo datore di lavoro di versare l'assegno direttamente a lei, oppure procedere con il pignoramento. Le mensilità arretrate si prescrivono in cinque anni ciascuna, quindi conviene non lasciarle accumulare.

Questa guida è per il genitore che vive con i figli e si trova a coprire da solo spese che dovrebbero essere divise: cosa fare quando l'ex non paga il mantenimento, quali strumenti esistono e in che ordine conviene usarli.

L'ex non paga il mantenimento: serve una nuova causa?

No, nella maggior parte dei casi. L'assegno di mantenimento per i figli è stabilito in un atto che ha già forza esecutiva: la sentenza o l'ordinanza del giudice nella separazione, nel divorzio o nel procedimento tra genitori non sposati, oppure l'accordo di negoziazione assistita tra gli avvocati, o ancora il verbale di separazione consensuale omologato.

Con la riforma del processo di famiglia (D.Lgs. 149/2022), l'art. 473-bis.36 del codice di procedura civile prevede che i provvedimenti sui contributi economici in favore dei figli, anche se provvisori, siano immediatamente esecutivi. In pratica, chi riceve l'assegno ha già in mano un titolo esecutivo, cioè il documento che permette di avviare il recupero forzato senza dover prima dimostrare di nuovo il proprio diritto.

Prima di muoversi, conviene ricostruire con precisione quanto manca. Un esempio: l'assegno è di 400 euro al mese, l'ultimo versamento completo risale a giugno e da luglio a settembre l'ex ha pagato 150 euro al mese. Il debito al 30 settembre è di 750 euro, cioè tre mensilità da 250 euro non versate. Servono gli estratti conto da cui risultano i pagamenti ricevuti e il provvedimento con l'importo dell'assegno e i suoi aggiornamenti.

Qual è il primo passo da fare?

Il primo passo è una richiesta scritta di pagamento, inviata con posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Nella lettera vanno indicati il provvedimento che stabilisce l'assegno, le mensilità non pagate, la somma complessiva dovuta e un termine breve per saldare.

Questa lettera ha un valore preciso: costituisce in mora il debitore (art. 1219 del codice civile), cioè rende formale il suo inadempimento, ed è il presupposto per chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro, di cui si parla nel paragrafo successivo. Interrompe inoltre la prescrizione delle rate arretrate.

Si può chiedere al datore di lavoro di pagare direttamente?

Sì. È lo strumento più efficace quando l'ex ha uno stipendio o una pensione. L'art. 473-bis.37 del codice di procedura civile stabilisce che il genitore a cui spetta l'assegno, dopo aver costituito in mora il debitore inadempiente da almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita ai terzi che pagano periodicamente somme all'obbligato, come il datore di lavoro o l'ente che eroga la pensione, chiedendo che versino l'assegno direttamente a lui. Della notifica va data comunicazione al debitore.

Il terzo è tenuto a pagare dal mese successivo a quello della notifica. Se non lo fa, il genitore creditore può agire in via esecutiva direttamente nei suoi confronti. Il vantaggio è evidente: non serve un pignoramento e l'assegno arriva ogni mese senza dipendere dalla buona volontà dell'ex.

Riprendendo l'esempio: se la lettera di messa in mora viene ricevuta il 1° ottobre e l'ex continua a non pagare, trascorsi trenta giorni il provvedimento si può notificare al datore di lavoro all'inizio di novembre, che dovrà versare l'assegno da dicembre. Le mensilità già arretrate, invece, si recuperano di norma con il pignoramento.

Come si recuperano gli arretrati con il pignoramento?

Per le somme già maturate e non pagate si procede con l'esecuzione forzata. Il percorso comincia con la notifica del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cioè l'intimazione a pagare entro dieci giorni (art. 480 del codice di procedura civile). Se il pagamento non arriva, si passa al pignoramento.

I beni più spesso aggrediti sono lo stipendio, la pensione e il conto corrente. Per i debiti ordinari lo stipendio si può pignorare entro il limite di un quinto; per i crediti alimentari, come il mantenimento dei figli, l'art. 545 del codice di procedura civile consente invece il pignoramento nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, che può quindi stabilire una quota diversa tenendo conto della situazione concreta.

Se l'ex non ha un lavoro dipendente ma possiede immobili o altri beni, l'art. 473-bis.36 del codice di procedura civile offre altre tutele: il provvedimento sull'assegno costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui suoi immobili e, se c'è il pericolo che il debitore si sottragga ai pagamenti, il giudice può imporgli di prestare garanzie oppure autorizzare il sequestro dei suoi beni.

Cosa può fare il giudice se l'inadempimento continua?

Quando l'ex non paga in modo ripetuto, oltre al recupero delle somme si può chiedere l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 473-bis.39 del codice di procedura civile. In caso di gravi inadempienze, il giudice può ammonire il genitore inadempiente, fissare una somma da pagare per ogni successiva violazione o per ogni giorno di ritardo, e condannarlo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Può inoltre condannarlo al risarcimento dei danni.

Il mancato versamento può avere anche rilievo penale. Il codice penale punisce chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori (art. 570) e chi si sottrae agli obblighi economici stabiliti in sede di separazione o di divorzio (art. 570-bis). La denuncia è uno strumento da valutare con attenzione, caso per caso: serve a sanzionare il comportamento, ma non mette di per sé i soldi nelle mani di chi deve mantenere i figli, e per questo va affiancata, non sostituita, alle azioni civili.

Entro quanto tempo si possono chiedere gli arretrati?

Ogni mensilità dell'assegno è un credito a sé, che si prescrive in cinque anni dalla sua scadenza, perché si tratta di una somma da pagare periodicamente (art. 2948, n. 4, del codice civile). È l'orientamento seguito dalla Cassazione per gli assegni di mantenimento.

In concreto, se oggi si agisce per recuperare rate non pagate da molto tempo, quelle scadute da più di cinque anni rischiano di non essere più esigibili, se nel frattempo non è stata inviata alcuna richiesta scritta. Ogni messa in mora interrompe la prescrizione e la fa ripartire da capo (art. 2943 del codice civile): è un'ulteriore ragione per mettere per iscritto le richieste e conservarne la prova.

Va ricordato, infine, che l'ex non può ridurre l'assegno di propria iniziativa perché ha perso il lavoro o ha una nuova famiglia. Se le condizioni economiche sono davvero cambiate, l'obbligato deve chiedere la modifica dell'assegno al giudice, o concordarla con l'altro genitore nelle forme previste dalla legge: finché la modifica non c'è, l'importo stabilito resta dovuto.

Quando conviene farsi assistere e cosa preparare

Una lettera di messa in mora si può scrivere anche da soli, ma la notifica al datore di lavoro, il precetto e il pignoramento richiedono attenzione agli importi e alle forme: un errore nel calcolo delle somme o nella notifica può far perdere tempo e dare all'ex motivi per opporsi. Un avvocato aiuta anche a scegliere lo strumento giusto in base alla situazione dell'ex, che sia un lavoratore dipendente, un autonomo o una persona con beni intestati.

Per una prima valutazione è utile preparare: il provvedimento del giudice o l'accordo che stabilisce l'assegno, con eventuali modifiche successive; gli estratti conto da cui risultano i pagamenti ricevuti; un prospetto delle mensilità non pagate o pagate in parte; le comunicazioni con l'ex sul punto; le informazioni note sul suo lavoro, sul datore di lavoro e su eventuali beni.

Se l'ex non paga il mantenimento dei figli e vuole capire come recuperare le somme nel suo caso, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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