Pignoramento dello stipendio: quanto possono trattenere e per quanto tempo
Il datore di lavoro ha ricevuto un pignoramento e in busta paga compare una trattenuta. Ecco i limiti di legge, quanto dura la trattenuta, cosa cambia con le cartelle esattoriali e come difendersi.

Il datore di lavoro le ha comunicato di aver ricevuto un atto di pignoramento, oppure in busta paga è comparsa una trattenuta che prima non c'era. Le domande sono due: quanto possono trattenere e per quanto tempo. La risposta breve: per i debiti ordinari, come un prestito o una fattura non pagata, il pignoramento dello stipendio non può superare un quinto della retribuzione netta (articolo 545 del codice di procedura civile), e la trattenuta prosegue ogni mese finché il debito, gli interessi e le spese non sono pagati per intero. Limiti diversi valgono per il mantenimento dei figli e per i debiti con l'Agente della riscossione. La prima cosa da fare è recuperare l'atto notificato e annotare la data di notifica e quella dell'udienza indicata.
Come funziona il pignoramento dello stipendio
Il pignoramento dello stipendio è un pignoramento presso terzi: il creditore non colpisce un bene del debitore, ma il credito che il lavoratore ha verso il proprio datore di lavoro, cioè la retribuzione (articolo 543 del codice di procedura civile). Di regola arriva dopo un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo diventato definitivo, e un atto di precetto rimasto senza pagamento.
L'atto viene notificato sia al lavoratore sia al datore di lavoro. Da quel momento il datore, che la legge chiama terzo pignorato, deve accantonare la quota pignorabile e non versarla più al dipendente. L'atto fissa anche un'udienza davanti al giudice dell'esecuzione: lì il giudice verifica quanto il datore deve al lavoratore e, se non ci sono contestazioni, emette l'ordinanza di assegnazione, con cui ordina al datore di versare la quota direttamente al creditore.
Pignoramento stipendio: quanto possono trattenere?
Per i debiti ordinari il limite è un quinto. L'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile stabilisce che stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorati nella misura di un quinto, sia per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni sia per ogni altro credito. Il quinto si calcola di regola sulla retribuzione netta, cioè dopo le ritenute fiscali e previdenziali.
Un esempio ipotetico. Se lo stipendio netto è di 1.500 euro, la trattenuta massima per un debito ordinario è di 300 euro al mese. Nei mesi in cui si percepisce la tredicesima, il quinto si calcola anche su quella.
Per i crediti alimentari, come l'assegno di mantenimento dei figli o dell'ex coniuge, il quinto non è un tetto fisso: lo stipendio può essere pignorato nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (articolo 545, terzo comma), che stabilisce la quota tenendo conto della situazione concreta.
Se concorrono crediti di natura diversa, per esempio un credito alimentare, un debito per tributi e un debito ordinario, i pignoramenti si possono sommare, ma nel complesso non possono superare la metà dello stipendio (articolo 545, quinto comma). Più creditori ordinari, invece, secondo l'interpretazione prevalente si dividono lo stesso quinto, senza che la trattenuta raddoppi.
E se il creditore è l'Agente della riscossione?
Per i debiti iscritti a ruolo, come cartelle per imposte o contributi non pagati, le norme sulla riscossione prevedono limiti più bassi: un decimo se la retribuzione non supera 2.500 euro, un settimo se è compresa tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro. Con uno stipendio netto di 1.500 euro, quindi, la trattenuta per una cartella è di 150 euro al mese.
Anche la procedura è diversa. L'Agente della riscossione può ordinare direttamente al datore di lavoro di versargli le somme, senza passare dall'udienza davanti al giudice. Le contestazioni seguono strade proprie e, a seconda del motivo, vanno davanti al giudice civile o a quello tributario, con termini spesso brevi: conviene far esaminare l'atto appena arriva.
Per quanto tempo dura il pignoramento?
La trattenuta non ha una durata prestabilita: prosegue ogni mese finché non è stato pagato tutto il credito indicato nell'ordinanza di assegnazione, comprensivo degli interessi e delle spese della procedura. Riprendendo l'esempio, con un debito complessivo di 6.000 euro e una trattenuta di 300 euro al mese servono almeno venti mensilità, più quelle necessarie a coprire gli interessi che continuano a maturare.
Se il rapporto di lavoro finisce, il pignoramento colpisce anche le somme dovute per la cessazione, come il trattamento di fine rapporto, sempre nel limite del quinto, se l'atto di pignoramento le comprende. Il vincolo, però, riguarda quel datore di lavoro: con un nuovo impiego il creditore che non è stato ancora pagato deve di regola avviare un nuovo pignoramento.
Se sullo stipendio c'è già una cessione del quinto, cioè un prestito rimborsato con trattenuta in busta paga, il pignoramento resta possibile. La disciplina della cessione (articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950) prevede però che, sommando cessione e pignoramento, non si superi la metà dello stipendio.
Come difendersi e entro quando
Se la trattenuta supera i limiti di legge, il pignoramento è parzialmente inefficace e il giudice può rilevarlo anche d'ufficio (articolo 545, nono comma). Conviene comunque segnalarlo al giudice dell'esecuzione, al più tardi all'udienza, con le buste paga che mostrano l'importo netto.
Se si contesta il diritto del creditore di procedere, perché il debito è stato pagato, è prescritto o il titolo è stato annullato o sospeso, si propone l'opposizione all'esecuzione (articolo 615 del codice di procedura civile), con ricorso al giudice dell'esecuzione e, di regola, prima che sia disposta l'assegnazione. Se ci sono vizi di forma dell'atto o della notifica, si propone l'opposizione agli atti esecutivi (articolo 617), entro il termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto: se il pignoramento è stato notificato il 3 novembre, il termine scade il 23 novembre.
Quando il debito è dovuto ma si vuole evitare una trattenuta lunga, si può chiedere la conversione del pignoramento (articolo 495 del codice di procedura civile): prima dell'assegnazione si deposita in cancelleria almeno un sesto del credito, con la domanda di sostituire le somme pignorate con il pagamento dell'intero debito, e, se ricorrono giustificati motivi, il giudice può concedere rate mensili fino a 48 mesi. Resta sempre possibile trattare con il creditore un accordo che porti alla rinuncia al pignoramento.
Cosa succede se non faccio nulla?
Se il lavoratore non si presenta all'udienza, il giudice decide sugli atti e assegna la quota al creditore. La trattenuta parte, o prosegue, ogni mese fino all'estinzione del debito. Ignorare il pignoramento non lo ferma e fa perdere la possibilità di far valere errori nel calcolo o vizi dell'atto entro i termini.
Lo stipendio accreditato in banca dopo la trattenuta segue poi le regole del conto corrente: se anche il conto viene pignorato, le somme che derivano dallo stipendio godono di soglie di protezione specifiche.
Quando farsi assistere e cosa preparare
Conviene far esaminare il pignoramento subito, prima dell'udienza e comunque entro i 20 giorni dalla notifica: in questo tempo occorre verificare se la quota rispetta i limiti di legge, se il debito è ancora dovuto e nell'importo richiesto, se ci sono vizi da far valere e se conviene chiedere la conversione o proporre un accordo al creditore.
Per una prima valutazione è utile avere: l'atto di pignoramento con la data di notifica, il precetto e il titolo esecutivo ricevuti in precedenza, le ultime buste paga, il contratto di eventuali cessioni del quinto o prestiti con delega di pagamento, e le prove dei pagamenti già fatti al creditore.
Se le è stato pignorato lo stipendio e vuole capire se la trattenuta è corretta e come muoversi prima dell'udienza, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
Area di interventoDiritto d'Impresa e Recupero CreditiAssistenza continuativa a società di persone e di capitali, dal recupero crediti alla contrattualistica.Articoli correlati

29 ottobre 2026
Il cliente che mi deve soldi è fallito: posso ancora recuperare qualcosa?
Quando il cliente debitore finisce in liquidazione giudiziale non si può più pignorare da soli. Vediamo come insinuarsi al passivo, entro quali termini e cosa si può realisticamente recuperare.
Leggi di più
27 ottobre 2026
I genitori hanno donato la casa a un solo figlio: cosa possono fare gli altri figli
La casa di famiglia è stata donata a un fratello e gli altri figli temono di restare a mani vuote. Cosa si può fare mentre il genitore è vivo, cosa cambia alla sua morte e quali termini rispettare.
Leggi di più
21 ottobre 2026
Ho scoperto un abuso edilizio dopo il rogito: chi ne risponde e cosa posso fare
Dopo l'acquisto si scopre una veranda abusiva, un soppalco o un ampliamento senza permesso. Vediamo se la vendita è valida, se il Comune può agire contro il nuovo proprietario, come si sana e cosa si può chiedere al venditore.
Leggi di più