Ore di viaggio per andare dal cliente o in trasferta: devono essere pagate?
Il tragitto casa-lavoro di regola non si paga, ma il viaggio dalla sede al cliente spesso sì, e in trasferta decide molto il contratto collettivo. Vediamo quando le ore di viaggio sono lavoro, come si provano ed entro quando chiederle.

Ogni mattina passa dalla sede per prendere il furgone e gli attrezzi, poi guida per un'ora fino al primo cliente, ma la giornata le viene conteggiata solo da quando inizia l'intervento. Oppure parte all'alba per una trasferta e le ore passate in treno o in auto non compaiono in busta paga. La risposta breve è questa: il normale tragitto da casa al proprio posto di lavoro abituale non è orario di lavoro e non si paga; le ore di viaggio diventano invece lavoro, e vanno pagate, quando lo spostamento è funzionale alla prestazione, cioè imposto e organizzato dal datore di lavoro, come il viaggio dalla sede al cliente. Per le trasferte la regola generale è diversa e molto dipende dal contratto collettivo.
Le ore di viaggio sono orario di lavoro?
Il punto di partenza è la definizione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che riprende la normativa europea: è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Conta, quindi, se in quel tempo si è vincolati alle direttive dell'azienda o liberi di disporre di sé.
Applicando questo criterio, la Cassazione ha più volte affermato che il tempo impiegato ogni giorno per raggiungere la sede di lavoro non rientra, in via generale, nell'attività lavorativa: chi va in ufficio o in fabbrica sceglie da sé come, quando e da dove partire.
Quando il viaggio va pagato: lo spostamento funzionale
Il discorso cambia quando lo spostamento serve allo svolgimento della prestazione. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, il tempo di viaggio rientra nell'orario di lavoro quando è funzionale rispetto all'attività: il caso tipico è quello del lavoratore che deve presentarsi in sede per ritirare il mezzo aziendale, il materiale o le istruzioni, e da lì raggiungere il cantiere o il cliente indicato dall'azienda. Da quando entra in sede è a disposizione del datore di lavoro, e il viaggio successivo è già lavoro.
Lo stesso criterio è stato indicato dal Ministero del lavoro nella risposta a interpello n. 13 del 2010: rientra nell'orario il tempo necessario per raggiungere il punto di raccolta, quando è il datore di lavoro a chiedere al dipendente di presentarsi lì, per esempio per utilizzare un mezzo aziendale o recuperare le attrezzature.
Attenzione però: il semplice passaggio in sede non basta sempre. Se il lavoratore ha comunque un posto di lavoro fisso e abituale e durante il tragitto non riceve direttive, i giudici possono escludere che quel tempo sia lavoro.
E chi non ha una sede fissa?
Tecnici di assistenza, manutentori, installatori, addetti all'assistenza domiciliare: molti lavoratori non hanno una sede abituale e passano la giornata da un cliente all'altro. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che, per i lavoratori privi di un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento da casa al primo cliente e dall'ultimo cliente a casa costituisce orario di lavoro; lo stesso vale, a maggior ragione, per gli spostamenti tra un cliente e l'altro durante il giro.
C'è una precisazione importante. La Corte europea si occupa dell'orario ai fini di limiti e riposi; quanto pagare quelle ore lo stabiliscono il diritto nazionale e i contratti collettivi. In pratica, se il viaggio è orario di lavoro conta per i limiti di durata e per i riposi, e di regola va retribuito secondo quanto prevede il contratto collettivo applicato, che in alcuni settori fissa compensi specifici per le ore di viaggio.
Ore di viaggio in trasferta: cosa spetta
La trasferta è lo spostamento temporaneo in un luogo diverso dalla sede abituale, al termine del quale si torna alla sede di sempre. Qui la regola generale è più restrittiva. Secondo il Ministero del lavoro, nella risposta a interpello n. 15 del 2010, le ore di viaggio per raggiungere la località della trasferta non costituiscono di per sé attività lavorativa: il disagio del viaggio è compensato dall'indennità di trasferta. Lo stesso Ministero ha però precisato che i contratti collettivi possono disporre diversamente.
Ed è quello che molti contratti fanno: alcuni riconoscono un compenso per le ore di viaggio fuori dall'orario normale, altri le computano nell'orario, altri ancora prevedono importi forfettari. Per questo, in caso di trasferta, il documento decisivo è il contratto collettivo applicato, indicato nella lettera di assunzione e in busta paga, insieme a eventuali accordi aziendali o regolamenti sulle trasferte.
Quanto vale e come si dimostra il viaggio non pagato?
Un esempio ipotetico. Un tecnico deve presentarsi ogni giorno alle 7.30 in sede per caricare il furgone, ma la sua giornata viene conteggiata dalle 8.30, quando arriva dal primo cliente. Un'ora al giorno per 220 giorni lavorativi sono 220 ore all'anno; con una paga oraria di 12 euro, oltre 2.600 euro all'anno, a cui si aggiungono i riflessi su tredicesima, TFR e contributi. Se quelle ore portano a superare l'orario normale, possono costituire straordinario, da pagare con le maggiorazioni del contratto collettivo.
La prova spetta al lavoratore, secondo la regola generale dell'articolo 2697 del codice civile: deve dimostrare che lo spostamento era imposto e organizzato dall'azienda e quanto tempo richiedeva. Sono utili gli ordini di servizio e le comunicazioni con l'elenco dei clienti assegnati, le email o i messaggi del responsabile, i rapportini d'intervento con gli orari, le timbrature in sede, i dati di geolocalizzazione del mezzo aziendale se l'azienda li raccoglie, le ricevute di carburante e pedaggi, e i colleghi che fanno lo stesso giro. Un diario personale con orari di partenza e arrivo, tenuto con regolarità, aiuta a ricostruire i tempi.
Entro quando si possono chiedere gli arretrati?
Il compenso per le ore di viaggio che sono orario di lavoro è retribuzione e si prescrive in cinque anni, secondo l'articolo 2948, numero 4, del codice civile. Per i dipendenti di datori di lavoro privati, secondo l'orientamento della Cassazione affermatosi dal 2022, il termine decorre dalla cessazione del rapporto e non durante il rapporto. Nel pubblico impiego, invece, la prescrizione corre anche mentre si è in servizio.
La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta di pagamento inviata con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Attenzione anche alle firme: una rinuncia o una transazione sottoscritta fuori dalle sedi protette si può impugnare, secondo l'articolo 2113 del codice civile, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma, se successiva.
Cosa fare, in ordine
Primo, verifichi le regole: cosa prevedono il contratto collettivo e gli eventuali accordi aziendali su ore di viaggio, trasferte e punto di partenza della giornata.
Secondo, raccolga le prove mentre il rapporto è in corso: ordini di servizio, messaggi, rapportini, timbrature e un prospetto giornaliero dei tempi di viaggio.
Terzo, invii al datore di lavoro una richiesta scritta di pagamento con il periodo, le ore e un termine per rispondere.
Quarto, se la richiesta resta senza esito, può rivolgersi all'Ispettorato territoriale del lavoro, che se accerta crediti retributivi non pagati può emettere una diffida accertativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004; in alternativa si valuta una conciliazione o il ricorso al giudice del lavoro, che riconosce anche interessi e rivalutazione, come previsto dall'articolo 429 del codice di procedura civile.
Quando conviene farsi assistere e cosa preparare
Un parere è utile prima di inviare la richiesta formale, perché la differenza tra tragitto libero e spostamento funzionale dipende dai fatti concreti. Per una prima valutazione servono il contratto di lavoro, le buste paga, l'indicazione del contratto collettivo applicato, eventuali regolamenti sulle trasferte, le comunicazioni sugli spostamenti e un prospetto dei tempi di viaggio.
Se le sue ore di viaggio non le vengono pagate, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina i documenti e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se la pretesa è fondata, quali prove mancano e quali termini rispettare nel suo caso.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.
ApprofondisciSalario giusto: ti pagano meno del contratto?Cosa puoi chiedere e come scrivere all'avvocato.Area di interventoDiritto del Lavoro e della Previdenza SocialeSalario giusto, parità retributiva, stipendi e TFR non pagati, licenziamenti: la materia centrale dello Studio.Articoli correlati

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