Diritto Civile19 ottobre 2026

Pignoramento del conto corrente: cosa resta pignorabile e come difendersi

La banca ha bloccato il conto per un pignoramento: non tutto il saldo può essere preso. Vediamo quali somme sono protette, come funziona il vincolo e quali difese sono possibili, con i relativi termini.

Pignoramento del conto corrente: cosa resta pignorabile e come difendersi

La banca le ha comunicato che il conto è bloccato, oppure le è stato notificato un atto di pignoramento presso terzi che indica il suo istituto di credito. La domanda è immediata: possono prendermi tutto quello che c'è sul conto? La risposta breve è no, non sempre. Nel pignoramento del conto corrente le somme che derivano da stipendio o pensione godono di limiti precisi fissati dall'articolo 545 del codice di procedura civile, e se il pignoramento li supera è in parte inefficace. La prima cosa da fare è recuperare l'atto notificato, annotare la data di notifica e controllare da dove provengono le somme presenti sul conto.

Come funziona il pignoramento del conto corrente

Il pignoramento del conto è un pignoramento presso terzi: il creditore non colpisce un bene che il debitore ha in casa, ma un credito che il debitore vanta verso un altro soggetto, in questo caso la banca che custodisce il denaro (articolo 543 del codice di procedura civile). Di regola arriva dopo un titolo esecutivo, come una sentenza o un decreto ingiuntivo, e un precetto rimasto senza pagamento.

L'atto viene notificato sia al debitore sia alla banca. Contiene l'indicazione del credito per cui si procede, l'ingiunzione al debitore di non disporre delle somme, l'invito alla banca a comunicare entro dieci giorni quanto detiene per conto del debitore, e la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione in un'udienza indicata nell'atto.

Dal momento della notifica la banca diventa custode delle somme e non può più metterle a disposizione del correntista. Il vincolo però non è illimitato: secondo l'articolo 546 del codice di procedura civile, come modificato nel 2024, la banca accantona l'importo del credito indicato nel precetto aumentato di 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro, di 1.600 euro per quelli tra 1.100,01 e 3.200 euro, e della metà per i crediti superiori. Il resto del saldo deve rimanere disponibile.

Un esempio ipotetico. Se il precetto riguarda 6.000 euro e sul conto ci sono 12.000 euro, la banca vincola al massimo 9.000 euro, cioè 6.000 più la metà. I 3.000 euro restanti restano utilizzabili.

Pignoramento conto corrente: cosa resta impignorabile

La regola più importante riguarda chi riceve sul conto lo stipendio, la pensione o somme analoghe, come le indennità di fine rapporto. L'ottavo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile distingue in base alla data dell'accredito.

Le somme accreditate prima della notifica del pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che supera il triplo dell'assegno sociale. Nel 2026 l'assegno sociale è pari a 546,24 euro al mese, come indicato dall'INPS nella circolare n. 153 del 19 dicembre 2025: la soglia protetta è quindi di 1.638,72 euro. Se sul conto ci sono 2.500 euro tutti provenienti da stipendi già accreditati, il creditore può ottenere al massimo la differenza, circa 861 euro.

Le somme accreditate il giorno del pignoramento o dopo, come lo stipendio del mese successivo, seguono invece i limiti che valgono per il pignoramento dello stipendio: per i crediti ordinari, di regola un quinto dell'importo netto. Per le pensioni la legge protegge in ogni caso una quota pari al doppio dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro (articolo 545, settimo comma, come modificato dal decreto-legge n. 115 del 2022): nel 2026 sono 1.092,48 euro al mese. Solo la parte che eccede può essere pignorata, entro i limiti ordinari.

Queste protezioni valgono per le somme che hanno quell'origine. Il denaro che arriva da altre fonti, come un bonifico di un familiare, la vendita di un bene o i risparmi accumulati da redditi diversi, non gode della stessa tutela. Per questo conta poter dimostrare, con gli estratti conto, quali accrediti sono stipendio o pensione.

Il nono comma dello stesso articolo stabilisce che il pignoramento eseguito in violazione di questi limiti è parzialmente inefficace, e che il giudice può rilevarlo anche d'ufficio. In pratica conviene segnalarlo subito, documenti alla mano, perché la banca non sempre conosce l'origine delle somme.

E se il conto è cointestato?

Quando il debito riguarda uno solo dei titolari, il problema è capire quanta parte del saldo appartiene al debitore. In base all'articolo 1298 del codice civile, tra i cointestatari si presume che le quote siano uguali, salvo prova contraria. Molti giudici ne ricavano che il creditore possa colpire solo la quota del proprio debitore, di regola la metà, ma l'orientamento non è del tutto uniforme.

Il cointestatario estraneo al debito può comunque dimostrare che le somme sono sue, per esempio perché sul conto confluisce solo il suo stipendio. Questa difesa passa di regola attraverso l'opposizione di terzo prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile, da proporre davanti al giudice dell'esecuzione prima che le somme vengano assegnate al creditore.

Come difendersi e entro quando

Se il pignoramento supera i limiti di legge, per esempio perché la banca ha bloccato somme derivanti da stipendio sotto la soglia protetta, lo si fa presente al giudice dell'esecuzione, al più tardi all'udienza indicata nell'atto, depositando estratti conto e buste paga o cedolini della pensione.

Se si contesta il diritto del creditore di procedere, perché il debito è stato pagato, il titolo è stato annullato o sospeso, o le somme non sono pignorabili, si propone l'opposizione all'esecuzione prevista dall'articolo 615 del codice di procedura civile. A esecuzione iniziata si presenta con ricorso al giudice dell'esecuzione, e non oltre il momento in cui viene disposta l'assegnazione delle somme, salvo che i motivi siano sorti dopo.

Se invece ci sono vizi di forma, come un atto privo di elementi essenziali o notificato in modo irregolare, si propone l'opposizione agli atti esecutivi dell'articolo 617 del codice di procedura civile, entro il termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell'atto contestato. Se il pignoramento è stato notificato il 5 novembre, il termine scade il 25 novembre; lasciarlo passare significa, di regola, non poter più far valere quei vizi.

Un'altra possibilità, quando il debito è dovuto ma non si può pagare tutto subito, è la conversione del pignoramento prevista dall'articolo 495 del codice di procedura civile. Prima che il giudice disponga l'assegnazione, il debitore deposita in cancelleria una somma non inferiore a un sesto del credito per cui si procede e dei crediti degli eventuali altri creditori intervenuti, e chiede di sostituire le somme pignorate con il pagamento dell'intero debito, spese comprese. Se ricorrono giustificati motivi il giudice può concedere rate mensili fino a un massimo di 48 mesi.

Cosa succede all'udienza e se non faccio nulla?

All'udienza il giudice dell'esecuzione verifica la dichiarazione della banca, cioè quanto risulta sul conto, e se non ci sono contestazioni assegna al creditore le somme vincolate con un'ordinanza. Da quel momento la banca paga direttamente il creditore. Se il debitore non si presenta, il giudice decide sugli atti: senza i documenti che mostrano l'origine delle somme, è difficile che i limiti di legge vengano applicati.

Ignorare il pignoramento non ferma il debito: se il conto non basta, il creditore può cercare altri beni, come lo stipendio o un immobile, e le spese di ogni procedura si sommano al debito.

Una precisazione. Se il creditore è l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il pignoramento del conto segue in parte regole diverse: l'agente della riscossione può ordinare direttamente alla banca di versargli le somme, senza passare dall'udienza davanti al giudice (articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). I tempi per reagire sono più stretti e la contestazione segue strade proprie.

Quando farsi assistere e cosa preparare

Conviene far esaminare il pignoramento subito, prima dell'udienza indicata nell'atto e comunque entro i 20 giorni dalla notifica: in questo tempo occorre capire se il vincolo rispetta i limiti di legge, se ci sono vizi da far valere, se il debito è ancora dovuto e se conviene chiedere la conversione o trattare con il creditore un accordo che porti alla rinuncia al pignoramento.

Per una prima valutazione è utile avere: l'atto di pignoramento con la data di notifica, il precetto e il titolo esecutivo ricevuti in precedenza, gli estratti conto degli ultimi mesi, le buste paga o i cedolini della pensione che mostrano gli accrediti, eventuali comunicazioni della banca e le prove di pagamenti già effettuati al creditore.

Se le è stato pignorato il conto corrente e vuole capire quali somme sono protette e come muoversi prima dell'udienza, può chiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: dopo aver esaminato i documenti, lo Studio risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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