Diritto Civile05 ottobre 2026

Quota di legittima: a chi spetta, quanto vale e come si recupera

Il testamento o le donazioni in vita hanno escluso un figlio o il coniuge? Vediamo chi sono i legittimari, quali quote riserva loro la legge, come si calcola la legittima e come ed entro quando si chiede la riduzione.

Quota di legittima: a chi spetta, quanto vale e come si recupera

Il testamento lascia quasi tutto a uno solo dei figli, oppure si scopre che la casa era stata donata anni prima a un fratello o a un nuovo compagno. Chi si sente escluso si chiede se la legge gli garantisca comunque qualcosa. La risposta è sì, se rientra tra i cosiddetti legittimari: la legge riserva loro una parte del patrimonio, la quota di legittima, che il defunto non può togliere né con il testamento né con le donazioni. In questo articolo spieghiamo chi sono i legittimari, quanto spetta a ciascuno, come si calcola la quota, come si recupera con l'azione di riduzione e quali termini vanno rispettati, tenendo conto delle modifiche introdotte nel 2025 sulle donazioni di immobili.

Chi ha diritto alla quota di legittima

L'articolo 536 del codice civile individua i legittimari, cioè le persone a favore delle quali la legge riserva una quota dell'eredità: il coniuge, i figli e, solo quando non ci sono figli, gli ascendenti, cioè genitori e nonni. Ai figli sono equiparati i figli adottivi. Se un figlio è morto prima del genitore, i suoi discendenti subentrano al suo posto.

Le stesse tutele del coniuge spettano alla persona unita civilmente, per effetto della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili. Non sono invece legittimari i fratelli e le sorelle, né il convivente di fatto: possono ricevere qualcosa solo se il defunto lo ha previsto nel testamento, oppure, per fratelli e sorelle, in base alle regole della successione senza testamento.

Per il coniuge separato conta la ragione della separazione. L'articolo 548 prevede che il coniuge a cui la separazione non è stata addebitata con sentenza definitiva abbia gli stessi diritti del coniuge non separato. Se invece la separazione gli è stata addebitata, ha diritto soltanto a un assegno vitalizio, e solo se al momento della morte riceveva gli alimenti dal coniuge defunto.

Quanto spetta: le quote previste dalla legge

Le quote sono fissate dagli articoli da 537 a 544 del codice civile e variano a seconda di chi sopravvive. Se il defunto lascia un solo figlio, a lui è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono due o più, è riservata loro una quota complessiva di due terzi, da dividere in parti uguali.

Al coniuge, se non ci sono figli né ascendenti, è riservata la metà. Se il coniuge concorre con un solo figlio, a ciascuno spetta un terzo; se concorre con due o più figli, al coniuge spetta un quarto e ai figli, complessivamente, la metà.

Se non ci sono figli, agli ascendenti è riservato un terzo; se con loro c'è anche il coniuge, a questo spetta la metà e agli ascendenti un quarto.

Al coniuge l'articolo 540 riconosce inoltre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la arredano, se erano di proprietà del defunto o comuni. Questi diritti si aggiungono alla sua quota e gravano anzitutto sulla parte disponibile.

La parte del patrimonio che resta oltre le quote riservate si chiama disponibile: è quella di cui il defunto poteva disporre liberamente, a favore di chiunque.

Come si calcola la quota di legittima

Per capire se la quota è stata rispettata non basta guardare ciò che il defunto possedeva alla morte. L'articolo 556 del codice civile prevede un calcolo in tre passaggi. Prima si considerano tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte. Poi si sottraggono i debiti. Infine si aggiungono, solo sulla carta, i beni donati in vita, con il loro valore calcolato secondo le regole della collazione. Questa operazione si chiama riunione fittizia: i beni donati non tornano materialmente nell'eredità, ma entrano nel conto.

Un esempio semplificato. Il padre muore lasciando un patrimonio di 100.000 euro, senza debiti, e con un testamento che nomina erede solo il figlio maggiore. Anni prima aveva donato allo stesso figlio un appartamento che oggi vale 200.000 euro. La massa su cui si calcola la legittima è di 300.000 euro. Se i figli sono due e non c'è coniuge, ai figli spettano due terzi, cioè 200.000 euro, e quindi 100.000 euro ciascuno. Il figlio escluso, che non ha ricevuto nulla, è stato leso per l'intera sua quota.

Nella realtà occorre stimare gli immobili, ricostruire anche le donazioni indirette, come il denaro dato per comprare una casa intestata al figlio, e accertare i debiti effettivi.

L'azione di riduzione: come si recupera la legittima

Se il testamento o le donazioni hanno superato la parte disponibile, il legittimario leso può chiedere al giudice di ridurli. L'articolo 554 del codice civile prevede infatti che le disposizioni testamentarie eccedenti siano soggette a riduzione, e l'articolo 555 dice lo stesso per le donazioni. La riduzione non annulla il testamento: lo rende inefficace solo per quanto serve a reintegrare la quota riservata.

Esiste un ordine preciso. Si riducono prima le disposizioni del testamento e solo se non bastano si passa alle donazioni, partendo dalla più recente e risalendo alle precedenti, come prevede l'articolo 559.

Un punto pratico importante riguarda l'articolo 564. Il legittimario che vuole chiedere la riduzione di donazioni o legati fatti a persone che non sono coeredi, ad esempio al convivente o a un estraneo, deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Se ha accettato senza questa cautela, anche solo tacitamente, può agire soltanto contro i coeredi. Prima di compiere atti sui beni del defunto, quindi, è bene chiarire se si intende agire in riduzione.

Infine, l'articolo 557 vieta di rinunciare al diritto di chiedere la riduzione finché il donante è in vita: un eventuale impegno firmato in questo senso non vale.

Donazioni di immobili: cosa è cambiato con la riforma del 2025

La legge n. 182 del 2 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha riscritto gli articoli 561 e 563 del codice civile. Prima della riforma, se il donatario aveva venduto l'immobile ricevuto in dono, il legittimario vittorioso poteva in certi casi chiederne la restituzione anche al terzo acquirente. Per questo era difficile vendere una casa proveniente da donazione o ottenere un mutuo per acquistarla.

Con il nuovo articolo 563 la riduzione della donazione non pregiudica i terzi a cui il donatario ha venduto l'immobile. Resta però l'obbligo del donatario di compensare in denaro il legittimario, nella misura necessaria a integrare la quota riservata. In pratica la tutela del legittimario non scompare, ma si trasforma: se l'immobile è stato venduto, al posto del bene si ottiene di regola una somma di denaro dal donatario. Per le successioni già aperte prima della riforma la legge ha previsto un regime transitorio, e in questi casi la situazione va verificata con attenzione.

Entro quando si deve agire

L'azione di riduzione si prescrive in dieci anni. Sul momento da cui decorre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che, quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità da parte dell'erede nominato nel testamento, perché solo da quel momento la lesione diventa concreta. Quando la lesione deriva da donazioni, il termine viene di regola fatto decorrere dall'apertura della successione, cioè dalla morte.

Nel frattempo, però, i beni possono essere venduti o consumati e le prove si disperdono. Prima di agire in tribunale, nelle controversie in materia di successioni ereditarie è obbligatorio il tentativo di mediazione.

Quando farsi assistere e cosa preparare

Un parere legale è utile quando il testamento esclude o penalizza un familiare stretto, quando si sospetta che il patrimonio sia stato trasferito in vita con donazioni, anche indirette, oppure quando un immobile donato è stato venduto. È utile anche prima di accettare l'eredità, per non perdere la possibilità di agire contro chi non è coerede.

Per una prima valutazione servono il certificato di morte, l'eventuale testamento con il verbale di pubblicazione, l'elenco dei familiari, gli atti di donazione o le informazioni su somme e beni trasferiti in vita, le visure catastali degli immobili e i documenti sui conti e sui debiti del defunto, con l'indicazione di chi ha già accettato l'eredità e quando.

Se si trova in questa situazione, può richiedere una consulenza online allo Studio Legale Ricci: l'Avv. Stefano Ricci esamina la documentazione e risponde per iscritto in 2-5 giorni lavorativi, indicando se la quota di legittima è stata lesa, come si può far valere ed entro quali termini.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale, sono aggiornate alla data di pubblicazione e non sostituiscono un parere legale sul caso specifico.

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